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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03161/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi separati proposti avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 25/03/2025. Il primo ricorso, nell'interesse di un imputato, censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena. Il secondo ricorso, nell'interesse dell'altra imputata, contestava la conferma della responsabilità penale sostenendo l'assenza di un contributo concorsuale e dell'elemento psicologico, nonché il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione osserva che entrambi i ricorsi reiterano censure già dedotte e disattese in appello e, in sostanza, mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa nel giudizio di legittimità, che può limitarsi a verificare la tenuta logico-argomentativa della motivazione. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte richiama il principio per cui il loro mancato riconoscimento può essere legittimamente fondato anche sulla sola assenza di elementi positivi, mentre l'incensuratezza non è di per sé decisiva; nel caso esaminato, la Corte territoriale aveva valorizzato anche l'intensità del dolo quale dato ostativo. Quanto alla responsabilità della ricorrente, la Corte di merito aveva escluso che ella fosse inconsapevole dell'occupazione contestata, ritenendo inverosimile che non avesse partecipato alla ricerca dell'immobile e che non fosse a conoscenza di come fosse stato ottenuto, anche in ragione dell'assenza di un dialogo con il coimputato-marito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito fosse immune da vizi logici e che le censure fossero sostanzialmente dirette a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate anche in assenza di elementi positivi favorevoli, e l'incensuratezza da sola non impone il loro riconoscimento.

  • art. 606 c.p.p.

    Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale probatorio, ma solo la verifica della presenza di una motivazione logicamente coerente e giuridicamente corretta.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile un ricorso che, sotto l'apparente veste di censura di legittimità, miri in realtà a ottenere una diversa lettura delle prove o a sostituire la valutazione del merito compiuta dal giudice di appello.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico e coerente, senza possibilità di controllo sulla rispondenza della motivazione alle singole acquisizioni processuali.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto dell'assenza di elementi di segno positivo; l'incensuratezza dell'imputato, di per sé sola, non è sufficiente a imporre il riconoscimento del beneficio.
  • La valutazione dell'elemento soggettivo e del contributo concorsuale, se sorretta da argomentazione non illogica, non può essere ribaltata in cassazione mediante una mera prospettazione alternativa dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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