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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37269/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Latina per violenza sessuale, aveva ridotto la pena da anni 7 mesi 6 di reclusione ad anni 6 mesi 4. Nel ricorso per cassazione deduceva mancanza e vizio di motivazione sul rigetto della richiesta di perizia finalizzata ad accertare un asserito vizio parziale di mente. La parte civile chiedeva la conferma della sentenza e la condanna dell'imputato con conseguenti statuizioni risarcitorie. La Corte ha ritenuto il motivo generico e meramente esplorativo, osservando che la sentenza impugnata aveva escluso ogni appiglio documentale o indiretto a dubitare della capacità di intendere e volere dell'imputato fin dall'interrogatorio di garanzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse congrua e non manifestamente illogica nel negare rilievo alla pretesa infermità mentale parziale, trattandosi di accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio per cui la mancata ammissione di una perizia non integra motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., poiché la perizia è mezzo di prova neutro e non prova decisiva in senso tecnico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Nessuna liquidazione è stata disposta per le spese della parte civile, perché la memoria era tardiva.

Norme richiamate

  • art. 609-bis c.p.

    norma incriminatrice richiamata come titolo di condanna per il reato sessuale contestato

  • art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.

    il mancato espletamento della perizia non è deducibile come vizio di legittimità quando si tratti di mezzo di prova neutro e non di prova decisiva a discarico

  • art. 495, comma 2, c.p.p.

    richiamato per delimitare l'ambito delle prove a discarico decisive deducibili in cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato nel dispositivo in tema di omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende solo in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A, Rv. 270936 - 01

    la perizia è mezzo di prova neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, e quindi non può essere qualificata come prova decisiva ai fini dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.

Massime di principio

  • La mancata ammissione di una perizia non può, di regola, essere denunciata in cassazione come omessa assunzione di prova decisiva, perché la perizia è un mezzo di prova neutro rimesso alla discrezionalità del giudice e non una prova a discarico disponibile dalle parti.
  • La censura sul rigetto di una richiesta di perizia è inammissibile quando si traduce in una mera prospettazione esplorativa, priva di specifici elementi documentali o fattuali idonei a mettere in dubbio, già nel merito, il dato della capacità di intendere e volere.
  • Le valutazioni della corte di merito fondate su un percorso argomentativo congruo e non manifestamente illogico, specie quando attengono a un accertamento di fatto, non sono sindacabili in sede di legittimità.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniViolenza sessuale
RamiProcesso penaleReati sessuali
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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