Sentenza n. 526/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - della determina dirigenziale n. -OMISSIS- del 10 marzo 2025 di decadenza della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS- rilasciata il 3 aprile 2014 dal Comune di Bari e delle ulteriori comunicazioni e atti endo-procedimentali; Sui motivi aggiunti presentati in data 10 dicembre 2025 per l’annullamento: - della determina dirigenziale R.G. DD -OMISSIS- - Reg. DD-17 -OMISSIS-, data adozione 9/10/25, comunicata il 10/10/25, avente ad oggetto la presa d’atto delle risultanze acquisite e preliminari alle procedure di gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, in esecuzione dell’art. 4, comma 9, legge 5/8/2022 n. 118; - del provvedimento di negativo di riscontro ad atto stragiudiziale di invito e diffida dei ricorrenti, del 3/11/2025, prot. -OMISSIS- del 5/11/2025; - della determina dirigenziale R.G. DD -OMISSIS- – Reg. DD - -OMISSIS- – data adozione 2/12/2025, comunicata il 3/12/2025, avente ad oggetto, per altri soggetti, la presa d’atto delle risultanze preliminari alle procedure di gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, in esecuzione dell’art. 4, comma 9, L 5/8/22 n. 118; - di ogni altro atto precedente, seguente e connesso a quelli impugnati, ivi compresi gli adempimenti istruttori; - nonché per il risarcimento dei danni all’esito dell’agere del Comune, con asserita indebita raccolta di dati, nonostante le censure dedotte e la diffida stragiudiziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza da una concessione demaniale marittima e, con motivi aggiunti, atti ricognitivi preliminari alle future procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime
Esito
La controversia
La ricorrente impugnava la determina comunale del 10 marzo 2025, con cui era stata dichiarata la decadenza dalla concessione demaniale marittima per taluni inadempimenti, deducendo vizi di legittimità. In sede cautelare il TAR aveva rilevato che la decadenza non era stata preceduta dal necessario contraddittorio procedimentale, anche in considerazione della successione mortis causa intervenuta nella fattispecie. Con motivi aggiunti la ricorrente impugnava una determina del 9 ottobre 2025 avente a oggetto la presa d'atto delle risultanze acquisite e preliminari alle future procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, nonché ulteriori atti collegati e un diniego di riscontro a una diffida stragiudiziale; formulava inoltre una domanda risarcitoria per asserita indebita raccolta di dati. Il Collegio prospettava d'ufficio l'inammissibilità dei motivi aggiunti, ritenendoli non connessi all'originaria impugnazione e rilevando la carenza di un interesse personale, concreto e attuale a impugnare atti generali, ricognitivi e sostanzialmente endoprocedimentali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso introduttivo, poiché il Comune, con determina del 19 marzo 2026, aveva revocato in autotutela il provvedimento di decadenza impugnato. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 43 c.p.a., i motivi aggiunti possono introdurre nuove ragioni o domande nuove soltanto se connesse a quelle originarie e devono comunque essere sorretti da un interesse attuale e concreto. Nel caso esaminato, la domanda relativa agli atti preliminari alle future gare non costituiva né esecuzione né presupposto della domanda originaria concernente la decadenza dalla concessione: le due controversie avevano diverse causae petendi ed erano collegate, al più, da un rapporto di mero fatto. Inoltre, l'atto impugnato con motivi aggiunti aveva natura generale, ricognitiva, preliminare ed endoprocedimentale, riguardava una pluralità di strutture ed era suscettibile di futura rimodulazione anche in ragione dell'evoluzione normativa; non determinava quindi una lesione attuale dell'interesse legittimo della ricorrente. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando il provvedimento impugnato è stato integralmente ritirato o comunque viene meno l'utilità della decisione per il ricorrente.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio in relazione alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere e all'inammissibilità.
"i ricorrenti possono introdurre, con motivi aggiunti, nei termini di decadenza previsti, nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte"
I motivi aggiunti hanno funzione di concentrazione processuale, ma le domande nuove sono ammissibili soltanto se giuridicamente connesse a quelle originarie e sorrette da un interesse personale, concreto e attuale.
Consente al giudice di sottoporre d'ufficio alle parti una questione rilevata ai fini della decisione, assicurando il contraddittorio sul punto.
art. 4, comma 9, legge 5 agosto 2022, n. 118
Richiamato quale base normativa dell'attività amministrativa preliminare alle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime; l'atto adottato in tale fase è stato ritenuto ricognitivo e non immediatamente lesivo.
Massime di principio
- La revoca in autotutela dell'atto impugnato, ove elimini il provvedimento sfavorevole e faccia venir meno l'utilità concreta della decisione, determina la cessazione della materia del contendere sul ricorso introduttivo.
- I motivi aggiunti possono introdurre domande nuove solo quando sussista una qualificata connessione giuridica con le domande originarie; il mero collegamento fattuale tra le controversie non è sufficiente.
- L'impugnazione di un atto generale, ricognitivo, preliminare ed endoprocedimentale è inammissibile per carenza di interesse quando l'atto non produce una lesione personale, concreta e attuale e resta suscettibile di futura rimodulazione.
- La funzione di concentrazione processuale dei motivi aggiunti non consente di utilizzare il giudizio già instaurato per introdurre una controversia autonoma, fondata su diversa causa petendi e non avente l'atto originario quale presupposto o oggetto di esecuzione.
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