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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31470/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un istituto di credito aveva notificato a una società un atto di precetto per il pagamento di una somma rilevante in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale. La società aveva proposto opposizione deducendo, da un lato, la nullità del precetto per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, anche perché non sarebbero stati specificati i conteggi e non sarebbero stati detratte somme già versate; dall'altro, aveva chiesto di accertare l'eventuale usurarietà degli interessi richiesti e, comunque, di rideterminare quanto effettivamente dovuto tenendo conto dei pagamenti intervenuti. Il tribunale aveva qualificato le doglianze relative alla forma del precetto come opposizione agli atti esecutivi e quelle relative alla debenza sostanziale del credito come opposizione all'esecuzione, rigettando le prime e dichiarando inammissibili le seconde. In cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il giudice di merito avrebbe errato nel qualificare e nel decidere le sue censure, in particolare quelle relative ai pagamenti parziali successivi al titolo e alla debenza degli interessi.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse di natura "ancipite", perché conteneva sia statuizioni su opposizione agli atti esecutivi sia statuizioni su opposizione all'esecuzione. Ha rilevato però che il ricorso per cassazione censurava solo le statuizioni relative all'opposizione ex art. 615 c.p.c., che, secondo il regime impugnatorio proprio di tali pronunce e il principio dell'apparenza, avrebbero dovuto essere impugnate con l'appello e non con il ricorso per cassazione. In assenza di specifiche contestazioni della proposta di definizione accelerata e delle relative argomentazioni, la Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di legittimità e al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è evocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, ma la Corte non entra nel merito perché dichiara l'inammissibilità del ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è invocato per omesso esame di fatti decisivi, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per lamentare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per lamentare violazione del principio di disponibilità delle prove

  • art. 615 c.p.c.

    regola le opposizioni all'esecuzione; le doglianze che incidono sul diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata sono ricondotte a tale schema

  • art. 617 c.p.c.

    regola le opposizioni agli atti esecutivi; le censure sul vizio formale del precetto e sulla determinatezza dell'atto sono ricondotte a tale schema

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito di memorie

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente per responsabilità aggravata

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente a favore della cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito emette una sentenza che decide congiuntamente su opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, le diverse statuizioni conservano il proprio autonomo regime di impugnazione, anche se inserite in un unico provvedimento.
  • Le censure che investono il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, anche se formulate sotto il profilo di fatti successivi al titolo o di contestazioni sul quantum, appartengono all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; quelle che lamentano vizi formali dell'atto esecutivo appartengono all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
  • Se il giudice di merito ha qualificato espressamente le domande o eccezioni, la parte deve impugnare le statuizioni con il mezzo corrispondente alla qualificazione data dal giudice, secondo il principio dell'apparenza.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando investe una statuizione che avrebbe dovuto essere devoluta con appello, e non con il mezzo di legittimità, in base al regime impugnatorio proprio della decisione adottata.
  • In sede di ricorso per cassazione non è sufficiente richiamare genericamente violazioni degli artt. 112 e 115 c.p.c. se la critica reale concerne la qualificazione delle domande e il corretto mezzo di impugnazione della statuizione di merito.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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