Cassazione Penale, Sentenza n. 34684/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Catania del 06/10/2023 che aveva dichiarato "non doversi procedere" per difetto della condizione di procedibilità (mancata querela) in ordine al reato di furto ascritto agli artt. 624, 625 n.2 c.p. Il Procuratore Generale deduceva errata applicazione degli artt. 516 e ss. c.p.p., sostenendo che il reato doveva rimanere procedibile d'ufficio perché l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 (il bene oggetto del furto destinato a pubblico servizio) risultava o contestata in fatto nell'originario capo di imputazione o, in ogni caso, tempestivamente contestata dal Pubblico Ministero nella prima udienza utile, anche alla luce della disciplina transitoria introdotta dal d.lgs. n.150/2022 (riforma Cartabia).
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che: (i) l'aggravante dell'art. 625 n.7 ha natura in parte valutativa ma può essere considerata contestata in fatto quando gli elementi descrittivi del capo di imputazione (qui: manomettere il contatore e allaccio abusivo alla rete dell'Enel) rendono manifesto all'imputato che si contesta la sottrazione di un bene destinato a pubblico servizio; (ii) in ogni caso la contestazione suppletiva formulata dal P.M. nella prima udienza utile (6/10/2023), prima dell'apertura del dibattimento, è tempestiva e valida e rende il reato procedibile d'ufficio anche alla luce della disciplina transitoria dell'art.85 d.lgs.150/2022. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata con rinvio al Tribunale di Catania in diversa persona fisica per celebrare il giudizio; il rinvio è disposto anche per sanare la nullità determinata dalla mancata notifica della modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 520 c.p.p.
Norme richiamate
Individuato il delitto base (furto); la modifica normativa (d.lgs. 150/2022) ha inciso sul regime di procedibilità di taluni furti
art. 625 cod. pen., n. 7 (aggravante: bene destinato a pubblico servizio)
L'aggravante determina il regime di procedibilità di ufficio; la Corte ha precisato che è di natura 'valutativa' ma può essere contestata in fatto se gli elementi materiali nell'imputazione la rendono manifesto (es. allaccio alla rete dell'ente gestore)
art. 624, comma 3 cod. pen. modificato dal d.lgs. 10/10/2022 n.150
La riforma ha trasformato il delitto di furto (anche aggravato) in regola in procedibile a querela, salvo le eccezioni (tra cui l'art. 625 n.7), con operatività dal 30/12/2022
art. 85 d.lgs. n.150/2022 (disposizione transitoria)
Stabilisce che, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, il termine per la querela decorre dall'entrata in vigore (30/12/2022) se la persona offesa aveva già avuto notizia del fatto. La Corte ha interpretato la disposizione congiuntamente all'art.517 c.p.p. per consentire al P.M. di esercitare la contestazione suppletiva nella prima udienza utile dopo il periodo transitorio
artt. 516-521 c.p.p. (modifiche dell'imputazione e correlazione imputazione-sentenza)
Regolano le modifiche dell'imputazione e il potere del giudice di ricondurre la fattispecie; la Corte ha ricondotto la contestazione suppletiva nell'ambito dell'art.517 c.p.p. e ha richiamato i limiti della potestà del giudice ex art.521 nel non sostituirsi al P.M. per contestare aggravanti
art. 517 c.p.p. (contestazione di nuove circostanze aggravanti)
Riconosce al P.M. il potere di contestare in dibattimento circostanze aggravanti non menzionate nell'imputazione; la Corte ha affermato che tale potere non conosce decadenze e può essere esercitato nella prima udienza utile dopo il periodo transitorio per ripristinare la procedibilità d'ufficio
art. 417, comma 1, lett. b) c.p.p. (contenuto della richiesta di rinvio a giudizio)
Stabilisce che la richiesta di rinvio deve enunciare in forma chiara il fatto e le circostanze aggravanti; la Corte ha interpretato alla luce della giurisprudenza (Sez. U. Sorge) la liceità della 'contestazione in fatto' purché sufficientemente precisa
art. 129 c.p.p. (rilevazione d'ufficio di cause di non punibilità)
Prevede che il giudice rilevi la mancanza della condizione di procedibilità in ogni stato del processo; la Corte ha distinto l'applicazione automatica della prevalenza del proscioglimento per cause irriformabili (es. prescrizione) dalla possibilità, nei casi di mancanza di querela e regime transitorio, di consentire la contestazione suppletiva del P.M. nella prima udienza utile
Introducono strumenti per la verifica della corrispondenza tra imputazione e atti; rafforzano la possibilità di contestazioni suppletive in limine litis e la verifica da parte del giudice sulla necessità di adeguare l'imputazione
art. 520 c.p.p. (modifica dell'imputazione in udienza e notifica all'imputato assente)
Obbliga la notifica della modifica dell'imputazione all'imputato se assente; la Corte ha rilevato la nullità per mancata notifica e ha disposto il rinvio per sanare tale nullità
art. 569, quarto comma c.p.p. (effetti della nullità in appello)
Prevede il rinvio al giudice di primo grado quando la sentenza di appello cade per nullità d'origine; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale in diversa persona fisica ai sensi di tale norma
art. 124 c.p.p. (termine per la querela)
Termine di presentazione della querela; l'art.85 d.lgs.150/2022 ha disposto decorrenza del termine dal 30/12/2022 per fatti noti antecedentemente
art. 3 e art. 112 Cost.
Richiamate come principi costituzionali (parità di trattamento, obbligatorietà dell'azione penale e diritto a un giusto processo) che impongono una lettura equilibrata delle norme processuali per non sacrificare i poteri del P.M. e i diritti della difesa
Massime di principio
- La circostanza aggravante dell'art. 625 n.7 (bene destinato a pubblico servizio) ha natura valutativa: può essere contestata 'in fatto' quando gli elementi materiali dell'imputazione (es. allaccio abusivo alla rete di distribuzione) rendono manifesto che il bene è posto al servizio dell'interesse collettivo
- Dopo la riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) e il regime transitorio (art.85), il Pubblico Ministero può esercitare la contestazione suppletiva dell'aggravante nella prima udienza utile successiva al periodo transitorio per ripristinare la procedibilità d'ufficio; tale contestazione è efficace salvo violazioni formali (es. mancata notifica)
- Il giudice non deve applicare automaticamente la regola della 'prevalenza' della declaratoria di non procedibilità solo in base al mancato deposito della querela se il P.M. ha ancora la possibilità, nella prima udienza utile, di integrare l'imputazione con contestazione suppletiva prevista dall'art.517 c.p.p.
- Va operata distinzione tra cause di estinzione irreversibili (es. prescrizione) e condizioni di procedibilità soggette a modifiche nel tempo: la prima produce effetti 'ora per allora', la seconda può essere sanata mediante azioni del P.M. compatibilmente con il contraddittorio
- Proceduralmente, quando il P.M modifica l'imputazione in udienza è necessario notificare la modifica all'imputato assente ai sensi dell'art.520 c.p.p.; la mancata notifica può determinare nullità e impone il rinnovo del giudizio
- In casi analoghi il PM dovrebbe tempestivamente: (a) valutare gli atti per individuare aggravanti 'auto-evidenti' o contestabili in fatto; (b) esercitare la contestazione suppletiva nella prima udienza utile dopo la riforma; (c) curare la notifica della modifica all'imputato per evitare nullità
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