Cassazione Civile, Ordinanza n. 04048/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento ritenuto illegittimo e dalla conseguente condanna della società, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, a corrispondere al lavoratore le somme dovute in applicazione dell'art. 18 St. lav. previgente per il periodo successivo al licenziamento e fino all'ordine di reintegra. In appello, la Corte territoriale ha aumentato l'importo dovuto, ritenendo che nella retribuzione globale da corrispondere al lavoratore reintegrato dovessero essere incluse alcune indennità previste dal CCNL metalmeccanici e dall'accordo integrativo aziendale, qualificandole come emolumenti legati alla produttività e alla redditività dell'impresa, non esclusi dal fatto che fossero collegati alla presenza in servizio e al lavoro prestato. Ha inoltre ritenuto coperto da giudicato l'importo già accertato a titolo di aliunde perceptum sino alla data dell'ordine di reintegra, escludendo la possibilità di acquisire documentazione diretta a rideterminare in aumento tale importo. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione del CCNL metalmeccanici e dell'accordo integrativo aziendale, sostenendo che il premio di produzione/commessa non dovesse rientrare nella retribuzione globale spettante a seguito della reintegra; (2) inesistenza di un giudicato ostativo alla diversa quantificazione dell'aliunde perceptum, contestando che la sentenza precedente impedisse una sua determinazione in misura maggiore rispetto a quella provvisoriamente indicata nella sentenza di reintegra.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Il primo è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non ha indicato in modo puntuale la produzione integrale del CCNL richiamato né la sua collocazione negli atti, e perché la censura sull'interpretazione dell'accordo integrativo aziendale si risolveva in una mera contrapposizione della propria lettura a quella del giudice di merito, senza denunciare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici o una motivazione oltre il minimo costituzionale. Il secondo motivo è stato respinto perché la ricorrente non ha trascritto nel ricorso il contenuto della sentenza che si assumeva costituire giudicato esterno, impedendo il controllo di legittimità, e comunque non ha efficacemente confutato l'accertamento della Corte d'appello secondo cui il giudicato copriva l'aliunde perceptum sino all'ordine di reintegra; anzi, la stessa illustrazione del motivo evocava ulteriori rapporti di lavoro del dipendente nel periodo considerato. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della società alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nella sua precedente formulazione
la disciplina previgente sulle conseguenze del licenziamento illegittimo è stata applicata per determinare le somme dovute al lavoratore reintegrato nel periodo tra licenziamento e reintegra.
art. 12 del CCNL metalmeccanici
la Corte non entra nel merito del contenuto della clausola, ma rileva che la censura di violazione contrattuale collettiva è inammissibile per difetto di specifica indicazione della produzione integrale del contratto e della sua collocazione negli atti.
artt. 7 e 8 dell’accordo integrativo aziendale
l'interpretazione dell'accordo integrativo costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici e di una motivazione logicamente coerente.
la denuncia di violazione di legge non consente una mera contrapposizione di una diversa interpretazione del contratto a quella accolta dal giudice di merito.
il giudicato esterno può essere scrutinato in cassazione solo se il contenuto della sentenza precedente è trascritto nel ricorso; in mancanza il motivo è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La censura di violazione di un contratto collettivo o di un accordo aziendale richiede, a pena di inammissibilità, la puntuale indicazione della loro produzione in giudizio e della sede in cui il testo sia reperibile nel fascicolo.
- L'interpretazione delle clausole di un contratto collettivo o di un accordo integrativo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione mancante, apparente o illogica oltre il minimo costituzionale.
- Non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta dal giudice di merito.
- La deduzione di un giudicato esterno impone, nel ricorso per cassazione, la trascrizione o comunque la completa riproduzione dei contenuti della decisione precedente, perché la Corte possa verificarne portata ed effetti.
- Se il ricorrente non contesta in modo specifico l'accertamento del giudice di merito sulla copertura del giudicato e anzi argomenta in senso coerente con esso, il motivo è infondato.
- In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina processuale vigente.
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