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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04039/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dall’opposizione proposta avverso un’ordinanza-ingiunzione emessa dall’Ispettorato territoriale del lavoro per una sanzione amministrativa collegata alla violazione dell’art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002, convertito nella l. n. 73/2002, dunque in materia di tutela del lavoro. In primo grado il Giudice di Pace di Teramo, pur a fronte dell’eccezione di incompetenza per materia tempestivamente sollevata dalle amministrazioni opposte e alla quale l’opponente aveva aderito, aveva deciso nel merito accogliendo l’opposizione. In appello il Tribunale di Teramo ha riformato la decisione, dichiarando l’incompetenza per materia del Giudice di pace e disponendo la rimessione della causa al Tribunale quale giudice di primo grado, con compensazione parziale delle spese. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: 1) violazione di legge, sostenendo che l’impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace avrebbe dovuto essere proposta al Tribunale ordinario e che il Tribunale in funzione di giudice del lavoro non avrebbe potuto pronunciarsi come giudice di appello; 2) vizio motivazionale, lamentando che il giudice di appello avrebbe dovuto limitarsi a una declinatoria di incompetenza e non decidere sull’appello; 3) erronea statuizione sulle spese, perché il giudice di appello non avrebbe dovuto provvedere sulle spese essendo, secondo il ricorrente, privo di competenza a decidere nel merito della controversia processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondate le censure, osservando che i motivi non erano formulati con la necessaria specificità richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., e comunque che il Tribunale di Teramo era competente a conoscere dell’appello ex art. 341 c.p.c., a nulla rilevando che avesse operato in composizione/funzione di giudice del lavoro, poiché la ripartizione interna degli affari tra sezioni specializzate non integra questione di competenza per materia. Ha inoltre confermato la correttezza della soluzione adottata dal Tribunale in base all’orientamento secondo cui, quando il primo giudice ha deciso nel merito pur essendo incompetente, il giudice di appello deve dichiarare l’incompetenza e indicare il giudice competente di primo grado, senza poter trattenere la causa e decidere nel merito, salvo casi specifici non ricorrenti. La condanna alle spese di lite in appello è stata ritenuta incensurabile in sede di legittimità; il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di cassazione e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, L. n. 689/1981

    come sostituito dall’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2011

    richiama la disciplina dell’opposizione alle sanzioni amministrative, nel caso concreto collegata alla competenza per materia del giudice ordinario specializzato in materia di lavoro

  • art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002

    convertito con modificazioni nella l. n. 73/2002

    norma violata a base dell’ordinanza-ingiunzione opposta, ricadente in materia di tutela del lavoro

  • art. 341 c.p.c.

    L’appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza

    individua il giudice competente per l’appello contro le sentenze del giudice di pace; il Tribunale di Teramo era quindi competente a decidere l’impugnazione

  • art. 50 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla riassunzione della causa davanti al giudice competente dopo la declaratoria di incompetenza

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    i motivi di ricorso devono essere immediatamente riconducibili a uno dei motivi tassativi di impugnazione; la mancata specificazione integra profilo di inammissibilità

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    impone l’onere di specificità del motivo di ricorso per cassazione e la precisa indicazione delle norme violate e del confronto con la decisione impugnata

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    per dedurre violazione di legge occorre indicare le norme asseritamente violate e raffrontarle con la motivazione della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il secondo motivo sembra riferito al previgente vizio di motivazione

  • artt. 353 c.p.c. e 354 c.p.c.

    il divieto di remissione al primo giudice non opera nel caso di erroneo radicamento della competenza con decisione nel merito da parte del primo giudice

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    consente il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere formulate in modo specifico e immediatamente riconducibile a uno dei motivi tassativi di cui all’art. 360 c.p.c.; la mera deduzione generica di violazione di legge o di vizi motivazionali è inammissibile.
  • Chi deduce la violazione di legge ha l’onere di indicare le norme asseritamente violate, di enunciarne il contenuto precettivo e di confrontarle puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non spetta alla Corte svolgere una ricerca esplorativa delle norme applicabili.
  • La ripartizione interna degli affari tra sezioni specializzate del medesimo tribunale non integra questione di competenza per materia, ma mera organizzazione dell’ufficio; perciò non può fondare un vizio di competenza né un regolamento di competenza.
  • L’appello contro una sentenza del giudice di pace va proposto al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la decisione; se tale tribunale è investito dell’impugnazione, la sua composizione come sezione lavoro non incide sulla competenza a decidere l’appello.
  • Se il primo giudice ha deciso nel merito pur essendo incompetente, il giudice di appello, ove rilevi l’incompetenza, deve limitar-si a dichiararla e a indicare il giudice competente di primo grado, davanti al quale il processo proseguirà se riassunto; non può trattenere la causa e decidere nel merito, salvo ipotesi eccezionali.
  • La statuizione sulle spese segue la soccombenza e può essere mantenuta anche quando il giudice d’appello si limiti a correggere la decisione sulla competenza; in cassazione essa è censurabile solo nei limiti del vizio dedotto e specificamente argomentato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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