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Sentenza

Sentenza del 18/05/2017 n. 2157 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - Operazioni oggettivamente inesistenti - Legittimità deduzione - Onere della prova contraria a carico del contribuente - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha ritenuto oggettivamente inesistenti le operazioni indicate nelle fatture e ha quindi recuperato a tassazione i costi dedotti ai fini delle imposte sui redditi e l'IVA detratta. La contestazione è stata fondata anche su elementi presuntivi obiettivi, tra cui l'assoluta genericità dell'oggetto delle fatture. Il contribuente ha sostenuto la legittimità delle deduzioni e delle detrazioni, richiamando l'esibizione delle fatture e la regolarità dei relativi pagamenti.

La decisione

La contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. Una volta forniti elementi presuntivi obiettivi idonei a mettere in dubbio l'esistenza delle operazioni, spettava al contribuente dimostrare concretamente l'effettiva esecuzione delle prestazioni. Il contribuente non ha assolto tale onere: la mera produzione delle fatture, peraltro generiche, e la prova dei pagamenti non sono state considerate sufficienti, poiché tali elementi possono essere utilizzati anche per conferire un'apparenza di realtà a operazioni fittizie.

Norme richiamate

  • Art. 109 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    La deduzione dei costi richiede che essi siano effettivamente sostenuti e riferibili all'attività d'impresa. In presenza di contestazioni sull'inesistenza delle operazioni, il contribuente deve dimostrare la concreta effettuazione delle prestazioni.

  • Art. 19 del d.P.R. 633/1972

    La detrazione dell'IVA presuppone l'effettività delle operazioni cui l'imposta si riferisce; l'IVA indicata in fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti non è detraibile.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria può contestare costi dedotti e IVA detratta sulla base di presunzioni, purché fondate su elementi obiettivi, specifici e idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni.
  • Quando l'Amministrazione fornisce una contestazione presuntiva adeguata, l'onere passa al contribuente, che deve provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni e non soltanto la regolarità formale della documentazione.
  • La fattura, soprattutto se generica quanto a oggetto, quantità, modalità e tempi della prestazione, non costituisce da sola prova sufficiente dell'effettività dell'operazione.
  • La prova dei pagamenti dimostra il trasferimento di denaro, ma non necessariamente l'esistenza della prestazione sottostante; occorrono ulteriori elementi, quali contratti, ordini, documenti di consegna, relazioni, corrispondenza commerciale e concreta utilità ricevuta.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe conservare e produrre una documentazione complessiva e coerente che consenta di ricostruire concretamente la prestazione, il suo esecutore, il contenuto, la data e il collegamento con l'attività d'impresa.

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