Sentenza del 18/05/2017 n. 10201 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva revocato le agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, applicate al trasferimento di un terreno inserito in un piano urbanistico particolareggiato. La revoca si fondava sul fatto che la società aveva realizzato sul terreno un campo da calcetto, ritenuto dalle Commissioni tributarie di merito non sufficiente a integrare una vera utilizzazione edificatoria dell'area. La società ha contestato tale interpretazione, evidenziando l'inclusione del terreno nel piano particolareggiato, la presentazione della DIA, la realizzazione dell'impianto sportivo e la documentazione di ultimazione e collaudo dei lavori.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società, ritenendo che la realizzazione del campo da calcetto costituisse un intervento costruttivo, seppure minimo, idoneo ad attuare il piano particolareggiato e a integrare l'utilizzazione edificatoria richiesta dalla legge. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Sono state compensate le spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 33, comma 3
I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.
L'agevolazione fiscale spetta quando il terreno è inserito in un piano urbanistico particolareggiato approvato e l'utilizzazione edificatoria viene realizzata entro cinque anni dall'acquisto. L'intervento non deve necessariamente consistere in una costruzione edilizia complessa, potendo essere sufficiente anche un'opera minima, purché concretamente finalizzata all'attuazione del piano.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 22
La presentazione della DIA è stata valorizzata come elemento indicativo dell'effettiva realizzazione di un intervento costruttivo conforme alla pianificazione urbanistica.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione o falsa applicazione della norma tributaria sull'agevolazione.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
La Corte ha deciso direttamente la controversia nel merito dopo aver cassato la sentenza d'appello, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Per ottenere l'agevolazione, non è indispensabile una costruzione edilizia di notevole consistenza: può bastare un intervento costruttivo anche minimo, purché reale, documentato e funzionale all'attuazione del piano urbanistico particolareggiato.
- La mera destinazione urbanistica del terreno non è sufficiente; occorre dimostrare l'effettiva utilizzazione edificatoria entro il termine previsto dalla legge.
- DIA, comunicazione di fine lavori, certificato di collaudo e altri titoli o documenti amministrativi costituiscono elementi probatori rilevanti per dimostrare l'esecuzione dell'intervento.
- La valutazione deve concentrarsi sulla funzione concreta dell'opera rispetto al piano particolareggiato, non soltanto sulla sua entità o sulla presenza di edifici tradizionali.
- L'agevolazione va interpretata alla luce della sua finalità incentivante: favorire l'attuazione dei piani urbanistici mediante la trasformazione effettiva delle aree, anche attraverso impianti o attrezzature che non comportino edificazioni complesse.
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