Sentenza del 18/05/2017 n. 389 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 314 - Regime del margine - Presupposti d'applicazione - Diniego al regime del margine opposto ad un soggetto passivo - Fatture volte con menzione all'applicazione del regime del margine e dell'esenzione dall'IVA - Mancata applicazione del regime del margine alla cessione - Indizi e sospetti dell'esistenza di irregolarità o evasione alla cessione - Cessione di beni d'occasione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva acquistato da una società danese veicoli d'occasione le cui fatture indicavano sia il riferimento alle disposizioni danesi sul regime del margine sia la dicitura "Free of VAT". Sulla base di tali fatture, aveva applicato il regime IVA del margine alle successive rivendite. A seguito di un controllo, le autorità lituane accertavano che il fornitore danese non aveva effettivamente applicato il regime del margine e negavano quindi alla ricorrente tale regime, richiedendo il pagamento dell'IVA, degli interessi e di un'ammenda. Il giudice nazionale chiedeva se il diniego fosse legittimo anche quando il rivenditore acquirente non fosse a conoscenza, né potesse ragionevolmente essere a conoscenza, dell'errore o dell'eventuale evasione del fornitore.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che l'articolo 314 della direttiva IVA osta al diniego automatico del regime del margine fondato esclusivamente sul fatto che il fornitore non lo aveva effettivamente applicato, nonostante la fattura contenesse indicazioni riferibili al regime del margine e all'esenzione IVA. Il beneficio può essere negato soltanto se le autorità dimostrano che il soggetto passivo non ha agito in buona fede oppure non ha adottato tutte le misure ragionevoli per evitare di partecipare a un'evasione. Non è ammissibile una responsabilità oggettiva dell'acquirente, né un obbligo generale di verificare per ogni operazione il corretto versamento dell'IVA da parte del fornitore. La verifica concreta della buona fede e della diligenza della ricorrente è stata rimessa al giudice nazionale.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articolo 314
Il regime del margine si applica alle cessioni di beni d'occasione effettuate da un soggetto passivo-rivenditore quando tali beni siano stati ceduti da una delle persone indicate alle lettere da a) a d).
La norma individua tassativamente i presupposti del regime speciale del margine. Tuttavia, il mancato rispetto materiale di uno di tali presupposti non consente automaticamente di negare il regime all'acquirente che abbia agito in buona fede e con ragionevole diligenza.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 226, punti 11 e 14
In fattura devono essere indicate, rispettivamente, le informazioni relative all'esenzione dall'IVA e la dicitura relativa al "regime del margine - beni di occasione".
Le indicazioni presenti in fattura costituiscono elementi rilevanti per valutare l'affidamento e la buona fede dell'acquirente, anche quando risultino successivamente inesatte.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 315
La base imponibile è costituita dal margine realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, diminuito dell'IVA relativa al margine stesso.
Il regime del margine mira a tassare soltanto la differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto, evitando la doppia imposizione su beni per i quali l'IVA a monte non è detraibile.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 323
Il soggetto passivo non può detrarre l'IVA relativa ai beni ceduti da un rivenditore quando la cessione è assoggettata al regime del margine.
Il divieto di detrazione è coerente con il funzionamento del regime speciale e può spiegare la presenza in fattura di indicazioni relative all'assenza di IVA detraibile.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 325
Il soggetto passivo-rivenditore non può far figurare separatamente in fattura l'IVA relativa alle cessioni assoggettate al regime del margine.
L'assenza di un'indicazione separata dell'IVA non dimostra di per sé un'irregolarità e deve essere valutata nel complesso delle indicazioni contenute nella fattura.
Massime di principio
- Il diritto a un regime IVA speciale non può essere negato automaticamente all'acquirente solo perché il fornitore ha commesso un errore o non ha correttamente applicato il regime.
- L'amministrazione deve dimostrare, con elementi oggettivi, che l'acquirente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'evasione; non è sufficiente una responsabilità oggettiva per l'irregolarità del fornitore.
- La buona fede dell'operatore e le misure ragionevoli adottate per verificare l'operazione sono decisive. La valutazione dipende dalle circostanze concrete, inclusi i documenti, la relazione commerciale e gli eventuali segnali anomali.
- Non può essere imposto un controllo sistematico e generalizzato del corretto versamento dell'IVA da parte di ogni fornitore, in assenza di indizi specifici di irregolarità o frode.
- Quando emergono anomalie evidenti o sospetti concreti, l'operatore diligente può essere tenuto ad acquisire ulteriori informazioni sul fornitore e sul trattamento IVA applicato.
- Le indicazioni della fattura, anche se successivamente rivelatesi inesatte, sono importanti per valutare l'affidamento dell'acquirente, ma non sostituiscono la verifica dei presupposti materiali del regime quando esistano specifici indizi di frode.
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