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Sentenza

Sentenza del 18/05/2017 n. 392 - Corte di Giustizia UE

Rinvio pregiudiziale - Codice doganale comunitario - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Articoli 94, paragrafo 1, e 96 - Regime del transito comunitario esterno - Responsabilità dell'obbligato principale - Nascita dell'obbligazione doganale - Sottrazione al controllo doganale - Inadempimento di uno degli obblighi derivanti dall'utilizzazione di un regime doganale - Distruzione totale o perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per un caso fortuito o di forza maggiore - Pagamento in solido dell'obbligazione doganale - Direttiva 2006/112/CE - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Articolo 2, paragrafo 1, e articoli 70 e 71 - Fatto generatore ed esigibilità dell'imposta - Articoli 201, 202 e 205 - Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta - Constatazione della mancanza di merce da parte dell'ufficio doganale di destinazione - Dispositivo di scarico inferiore del carro cisterna non chiuso correttamente o danneggiato- Dimostrazione adeguata della perdita subita.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Durante il trasporto di solvente sottoposto al regime di transito comunitario esterno, da una cisterna si disperdevano 2.448 kg di merce a causa della chiusura non corretta o del danneggiamento del dispositivo di scarico inferiore. L’ufficio doganale di destinazione constatava che la quantità complessiva non era stata presentata e il VID addebitava a LDz un’obbligazione doganale e l’IVA all’importazione. LDz sosteneva che la merce fosse stata totalmente distrutta o irrimediabilmente persa e che la perdita fosse riconducibile a caso fortuito o forza maggiore; contestava inoltre che l’amministrazione avesse agito soltanto nei suoi confronti, senza dichiarare responsabile in solido anche lo spedizioniere.

La decisione

La Corte di giustizia ha escluso l’applicazione dell’articolo 203 del codice doganale quando la mancata presentazione della merce dipende da distruzione totale o perdita irrimediabile adeguatamente provata, poiché in tal caso non vi è rischio di immissione della merce nel circuito economico dell’Unione. Tuttavia, la mancata presentazione della merce intatta integra, in linea di principio, un inadempimento rilevante ai sensi dell’articolo 204 e fa sorgere l’obbligazione doganale per la parte mancante, salvo che sia dimostrato il ricorrere di caso fortuito o forza maggiore ai sensi dell’articolo 206. La verifica concreta sul danneggiamento della cisterna è stata rimessa al giudice nazionale, che deve valutare l’anomalia e l’estraneità dell’evento nonché l’adozione di tutte le precauzioni esigibili. L’IVA non è dovuta sulla parte distrutta o irrimediabilmente persa. LDz, quale obbligato principale, resta responsabile del pagamento anche se lo spedizioniere ha violato propri obblighi; l’amministrazione doganale può rivolgersi anche allo spedizioniere in solido, ma non è obbligata a farlo. La sentenza non ha quindi comportato un esonero automatico di LDz, ma ha stabilito i criteri giuridici che il giudice nazionale deve applicare.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 203, paragrafo 1

    L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione.

    Non si applica quando la mancata presentazione della merce è dovuta a distruzione totale o perdita irrimediabile adeguatamente dimostrata, perché la merce non può essere immessa nel circuito economico dell’Unione.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 204, paragrafo 1, lettera a)

    L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito all’inadempienza di uno degli obblighi derivanti dall’utilizzazione del regime doganale.

    La presentazione di una quantità inferiore a quella dichiarata costituisce, in linea di principio, violazione dell’obbligo di presentare la merce intatta e genera un’obbligazione doganale per la parte mancante.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 206, paragrafo 1

    Non sorge alcuna obbligazione doganale quando l’inadempienza è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per un caso fortuito o di forza maggiore.

    La norma introduce un’eccezione che richiede prova adeguata della perdita e dell’evento eccezionale. Caso fortuito e forza maggiore sono interpretati restrittivamente e richiedono sia un evento anomalo ed estraneo all’operatore sia l’impossibilità di evitarne le conseguenze nonostante tutte le precauzioni ragionevoli.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 96

    L’obbligato principale è tenuto a presentare in dogana le merci intatte all’ufficio doganale di destinazione nel termine fissato.

    L’obbligato principale mantiene la responsabilità del corretto svolgimento del transito anche quando obblighi analoghi gravano anche sullo spedizioniere.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 213

    Quando per una medesima obbligazione doganale esistono più debitori, essi sono tenuti al pagamento dell’obbligazione in solido.

    La solidarietà consente all’amministrazione di chiedere l’intero importo a uno qualsiasi dei debitori, ma non impone necessariamente di agire contro tutti. L’obbligato principale conserva eventualmente il diritto di regresso verso lo spedizioniere.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e articoli 70 e 71

    Sono soggette all’IVA le importazioni di beni; il fatto generatore e l’esigibilità si verificano al momento dell’importazione.

    La merce distrutta o irrimediabilmente persa durante il transito non è importata, perché non viene svincolata dal regime né immessa nel circuito economico dell’Unione; pertanto, l’IVA non è dovuta sulla parte perduta.

Massime di principio

  • La semplice mancata corrispondenza quantitativa alla dogana non determina automaticamente una sottrazione al controllo doganale ai sensi dell’articolo 203: occorre verificare se esista un rischio concreto di immissione della merce nel circuito economico dell’Unione.
  • Quando la merce è realmente distrutta o inutilizzabile per chiunque, la fattispecie tende a rientrare nell’articolo 204 e può beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 206, ma solo se la perdita è adeguatamente documentata.
  • Un guasto tecnico non equivale automaticamente a forza maggiore o caso fortuito. Devono essere provati l’eccezionalità e l’estraneità dell’evento, nonché il rispetto delle norme tecniche, delle verifiche e delle precauzioni normalmente richieste.
  • L’obbligato principale del transito resta normalmente il primo responsabile verso l’autorità doganale, anche se la violazione concreta è stata commessa dal trasportatore o dallo spedizioniere.
  • La responsabilità solidale di altri operatori può essere fatta valere dall’amministrazione, ma non è necessariamente obbligatorio coinvolgerli; ciò non esclude eventuali azioni contrattuali o di regresso dell’obbligato principale.
  • L’IVA segue una logica collegata all’effettivo ingresso della merce nel circuito economico: se la merce è definitivamente distrutta o persa prima dell’importazione, l’IVA non dovrebbe essere applicata sulla quantità perduta, anche se possono residuare questioni doganali distinte.

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