Sentenza del 18/05/2017 n. 115 - Comm. Trib. Prov. Cremona
IRES - Spese di pubblicità - Presunzione - Deducibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi sulla deducibilità è stata accolta. La norma introduce una presunzione assoluta secondo cui i corrispettivi entro il limite di 200.000 euro costituiscono spese di pubblicità, non spese di rappresentanza, quando trovano riscontro in un'effettiva attività pubblicitaria o promozionale svolta dal soggetto percettore. In presenza della controprestazione, le somme sono integralmente deducibili per il soggetto erogante.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione fiscale dei corrispettivi in denaro versati a società, associazioni sportive dilettantistiche o altri soggetti sportivi. Il soggetto erogante sosteneva che tali somme, entro il limite annuo di 200.000 euro previsto dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, dovessero essere considerate spese di pubblicità e quindi integralmente deducibili, purché fosse dimostrata l'effettiva controprestazione pubblicitaria da parte del percettore.
Norme richiamate
Art. 90, comma 8, legge n. 289 del 2002
I corrispettivi in danaro erogati in favore di società, associazioni sportive e dilettantistiche non superiori all'importo annuo di 200.000 euro costituiscono per il soggetto erogante spese di pubblicità
La disposizione stabilisce una presunzione assoluta sulla natura pubblicitaria delle somme, ma richiede che esse abbiano riscontro in un'effettiva controprestazione pubblicitaria del soggetto percettore. Entro il limite previsto, le spese sono integralmente deducibili.
Massime di principio
- I pagamenti effettuati a favore di società o associazioni sportive dilettantistiche possono essere trattati come spese di pubblicità, anziché come liberalità o spese di rappresentanza, se esiste una concreta attività promozionale a favore dell'erogante.
- Il limite annuo di 200.000 euro opera come soglia quantitativa per la presunzione prevista dalla norma; il superamento della soglia o l'assenza di una reale controprestazione può impedire l'applicazione automatica del beneficio.
- È opportuno documentare il contratto di sponsorizzazione, i servizi pubblicitari concordati, la loro effettiva esecuzione e la corrispondenza tra importo pagato e prestazione ricevuta.
- La presunzione non giustifica pagamenti meramente erogativi o privi di contenuto pubblicitario reale: l'effettività della controprestazione resta il requisito sostanziale da verificare.
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