Cassazione Penale, Ordinanza n. 40117/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione ha quindi lasciato ferma la condanna pronunciata in appello per il reato contestato, senza esaminare nel merito le censure proposte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, condannata dalla Corte di appello per il reato di truffa, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: con il primo ha censurato il vizio di motivazione della sentenza di merito sul giudizio di responsabilità; con il secondo e il terzo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. La Corte ha rilevato che il primo motivo si risolveva nella mera reiterazione delle doglianze già formulate in appello e già disattese, mentre i motivi relativi alla sanzione sostitutiva non erano proponibili in sede di legittimità perché la relativa richiesta non era stata previamente dedotta in appello, come imposto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come base del giudizio di responsabilità per il reato contestato, senza che la Cassazione entri nel merito della sussistenza del fatto.
La richiesta di conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva deve essere formulata tempestivamente nel giudizio di appello; in mancanza, la censura non è deducibile in cassazione.
La mancanza di previa deduzione in appello della questione comporta l'inammissibilità della doglianza in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a riproporre, senza specifici profili di novità, motivi già esaminati e disattesi dal giudice di appello.
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva ex art. 545-bis c.p.p. deve essere introdotta tempestivamente nel giudizio di appello, anche nel rito cartolare, mediante l'atto di appello, i motivi nuovi o aggiunti, oppure nelle conclusioni scritte o nella memoria di replica; in difetto, la questione non può essere sollevata per la prima volta in cassazione.
- La violazione del principio di devoluzione dei motivi di impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, con conseguente condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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