Cassazione Penale, Sentenza n. 35622/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Filocamo era stato condannato per il delitto previsto dall'art. 388, comma 6, c.p. per aver reso dichiarazioni false nel verbale di pignoramento del 28.04.2015; il ricorrente ha impugnato in Cassazione articolando due motivi: (1) violazione dell'art. 388 c.p. in combinato con l'art. 492, comma 4, c.p.c., sostenendo che il verbale non avrebbe contenuto l'avvertimento espresso sulle conseguenze penali per omissione o dichiarazione falsa (e che tale avvertimento dovrebbe essere espresso nel verbale); (2) vizio di motivazione, rilevando l'illogicità della Corte di appello che aveva ritenuto sufficiente che la parte successiva del verbale non fosse stata sbarrata come prova che gli adempimenti erano stati rispettati.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, affermando che l'invito dell'ufficiale giudiziario deve fare riferimento all'avvertimento della sanzione per l'omessa o falsa dichiarazione e che è sufficiente che l'ufficiale richiamasse espressamente l'art. 492 c.p.c. e che il debitore abbia reso la dichiarazione (seppur falsa). La Corte ha dunque confermato la corretta applicazione della norma da parte della Corte di appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Lucchese Francesca, liquidate in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Norma penale richiamata per la condanna: punisce le false dichiarazioni rese nell'ambito dell'atto di pignoramento. La Cassazione ha dato per sussistente il fatto falso accertato dalla Corte di merito.
Prevede che l'ufficiale giudiziario inviti il debitore a indicare ulteriori beni pignorabili e debba avvertirlo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione. La Corte ha ritenuto che l'avvertimento sia dovuto ma che ne sia sufficiente il richiamo espresso all'art. 492 nel verbale, senza che l'avvertimento debba essere riportato testualmente nel verbale stesso.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 41682 del 23/10/2012, Gambirasio, Rv. 254117)
Precedente richiamato a sostegno del principio secondo cui non è necessario che il verbale di pignoramento riporti testualmente l'avvertimento sulle conseguenze penali purché risulti che l'ufficiale giudiziario abbia richiamato l'art. 492 e il debitore abbia reso la dichiarazione.
Massime di principio
- Il richiamo espresso all'art. 492 c.p.c. da parte dell'ufficiale giudiziario nel verbale e la contestuale resa della dichiarazione dal debitore sono generalmente ritenuti sufficienti a soddisfare l'obbligo di avvertimento sulle conseguenze penali; non è sempre necessario riportare testualmente l'avvertimento nel corpo del verbale.
- Nel giudizio di legittimità l'onere di provare l'assenza dell'avvertimento o l'irregolarità formale grava sul ricorrente: se dagli atti emerge che l'ufficiale ha richiamato l'art. 492 e il debitore ha dichiarato, la censura relativa all'avvertimento tende a essere respinta.
- Per contestare efficacemente una condanna ex art. 388 c.p. conviene dimostrare con documenti e tecniche probatorie che l'ufficiale giudiziario non ha formulato l'invito previsto o che non è avvenuta la prescritta comunicazione dell'avvertimento; mere considerazioni sull'assenza di sbarrature o su apparenti incongruenze formali non bastano se la documentazione complessiva mostra il richiamo alla norma.
- La correlazione tra le norme processuali e la norma incriminatrice implica che le irregolarità procedurali rilevanti siano valutate in concreto: l'interpretazione della Cassazione privilegia il contenuto sostanziale (che il debitore sia stato avvertito e abbia effettivamente reso dichiarazioni) rispetto a rigidità formali assolute.
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