Cassazione Civile, Ordinanza n. 25377/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
Un avvocato aveva ordinato, nel 2009, una fornitura di cancelleria da una società. Quest'ultima otteneva poi un decreto ingiuntivo per il pagamento del prezzo, degli interessi moratori e di alcune spese accessorie. L'opponente contestava che la pretesa fosse dovuta, deducendo che parte della merce non era stata consegnata, parte era diversa da quella ordinata e parte era difettosa; sosteneva inoltre che le contestazioni erano state tempestivamente comunicate anche al rappresentante di zona della fornitrice. In sede di opposizione e poi di appello venivano respinte, in tutto o in parte, le sue difese. Con il ricorso per cassazione articolava quattordici motivi, centrati soprattutto su: errata distribuzione dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; omesso o apparente esame delle risultanze istruttorie; mancato rilievo probatorio delle contestazioni svolte; violazione delle norme sulla garanzia per vizi e sull'eccezione di inadempimento; erronea applicazione degli interessi moratori e delle spese; oltre a censure su spese di lite e responsabilità aggravata.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza del Tribunale di Lanusei e ha rinviato la causa ad altro magistrato dello stesso Tribunale per un nuovo esame, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse incoerente con i principi sull'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e con quelli relativi alla prova della corretta fornitura e all'eccezione di inadempimento, risolvendosi in motivazione sostanzialmente apparente.
Norme richiamate
l'onere della prova deve seguire i criteri generali; nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto, in quanto sostanziale attore, deve provare il fondamento del credito e la corretta fornitura.
l'eccezione di inadempimento può essere fatta valere dal debitore e non può essere neutralizzata da un'erronea inversione dell'onere probatorio.
richiamato dal giudice di merito in tema di denuncia dei vizi; la Cassazione non nega in astratto la norma, ma censura l'assetto motivazionale e probatorio seguito dal giudice di appello.
dedotto come violato con riferimento agli interessi moratori, ma la censura è rimasta assorbita.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato nei motivi sulla motivazione apparente, ma assorbito dall'accoglimento dei motivi principali.
richiamato nei motivi sulla motivazione apparente, ma assorbito.
art. 111, comma 6, Cost.
invocato in relazione al dovere di motivazione della sentenza.
art. 24 Cost.
invocato nei motivi sulla motivazione e sul diritto di difesa.
indicato quale parametro dei vari motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
richiamati nei motivi sulle spese, rimasti assorbiti.
richiamato nei motivi sulle spese, rimasti assorbiti.
richiamato per responsabilità aggravata, rimasto assorbito.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la causa è a cognizione piena: l'opposto assume la posizione sostanziale di attore e deve provare i fatti costitutivi del credito secondo le regole ordinarie.
- Quando il debitore contesta di aver ricevuto correttamente la prestazione deducendo mancanza, difformità o vizi della fornitura, non è corretto addossargli automaticamente la prova della corretta esecuzione della prestazione; il creditore-fornitore deve dare conto dell'esatto adempimento nei limiti del rapporto dedotto.
- La motivazione è apparente quando si limita a ripetere formule o conclusioni senza spiegare in modo verificabile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, soprattutto in presenza di contestazioni probatorie specifiche.
- L'eccezione di inadempimento può essere valutata solo all'esito di un corretto accertamento dei fatti allegati e non può essere rigettata tramite una indebita inversione dell'onere della prova.
- Nel contenzioso sulla fornitura di beni, la prova della correttezza della consegna e della conformità del materiale assume rilievo centrale; se il giudice di merito non la valuta secondo i criteri corretti, la decisione è censurabile in cassazione.
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