Cassazione Civile, Ordinanza n. 26994/2023 del 21/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La banca proponeva ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Siena che aveva respinto l'opposizione allo stato passivo, ammettendo solo parzialmente il credito insinuato e escludendo euro 72.547,83 richiesti in collocazione ipotecaria e privilegiata come saldo del conto corrente sul quale erano regolati finanziamenti fondiari e altre operazioni (apertura di credito, fido promiscuo, anticipi sbf e/o anticipo fatture). Secondo il Tribunale, mancavano il contratto di conto corrente e gli estratti conto integrali dall'inizio del rapporto, sicché non era possibile ricostruire il saldo e verificare gli addebiti. Con il primo motivo la banca denunciava violazione degli artt. 1842, 1852 e 2697 c.c., sostenendo di aver prodotto i contratti di finanziamento e gli estratti conto integrali dei periodi successivi, e che la domanda riguardava l'adempimento delle obbligazioni derivanti dai finanziamenti. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 2697 e 2720 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 117 t.u.b., sostenendo che un contratto ricognitivo dell'originario rapporto e il saldo iniziale positivo al 31 marzo 2002 consentivano di ricostruire il saldo finale senza gli estratti dall'apertura del conto. Con il terzo motivo lamentava violazione degli artt. 1852, 2932 e 2697 c.c., sostenendo che il Tribunale avesse imposto un onere probatorio eccessivo, non considerando la prescrizione delle pretese relative alle annotazioni non documentate. Con l'ultimo motivo denunciava nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la domanda relativa ai pagamenti ricevuti dalla banca dopo l'apertura della procedura fosse stata proposta e che vi fosse giudicato implicito sul criterio di imputazione dei pagamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la domanda della banca aveva ad oggetto il saldo di conto corrente e non i singoli finanziamenti; pertanto la banca, per provare il credito insinuato, doveva ricostruire l'intero rapporto o comunque fornire un saldo intermedio certo da cui far decorrere i conteggi. La mera produzione di estratti conto a partire da una certa data, con saldo iniziale apparentemente a credito del correntista, non è sufficiente, perché non esclude che il saldo attivo potesse essere maggiore per effetto di annotazioni indebite nel periodo non documentato. È stato inoltre ribadito che, in una domanda di insinuazione al passivo, la prova incombe integralmente sul creditore e che il limite di dieci anni per la conservazione delle scritture non incide su tale onere. L'ultimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura verteva su una asserita domanda nuova o non esaminata, ma il ricorso non riproduceva adeguatamente la domanda di ammissione al passivo; inoltre, nel giudizio di opposizione allo stato passivo non sono ammesse domande nuove o emendatio libelli, e il ricorrente deve rispettare l'onere di specifica indicazione degli atti processuali. La banca è stata condannata alle spese di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia, è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per escludere che la controversia riguardasse direttamente i singoli finanziamenti, poiché la pretesa azionata era il saldo del conto corrente su cui essi erano regolati.
Richiamato in relazione al rapporto di conto corrente e alla necessità di ricostruire correttamente il saldo mediante la documentazione completa.
L'onere della prova del credito insinuato grava sulla banca; non può essere alleggerito dalla mancata disponibilità integrale delle scritture contabili.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a superare il difetto di prova del saldo del conto.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza incidere sull'esito della decisione.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte ravvisasse una violazione utile a sovvertire la decisione di merito.
Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo ai fini della prova del credito insinuato.
Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, ma ritenuto inconferente rispetto alla prova del saldo del conto corrente.
Richiamato per la censura di ultrapetizione/omessa pronuncia; la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 99 legge fall.
La Corte ribadisce che l'opposizione allo stato passivo, quale giudizio impugnatorio, non consente domande nuove né emendatio libelli se non previste espressamente.
Citato per il deposito delle memorie nel procedimento camerale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Base formale del motivo relativo alla nullità del decreto per asserita violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione alla funzione di semplificazione e celerità del procedimento di opposizione allo stato passivo.
Massime di principio
- Quando una banca insinua al passivo il saldo di un conto corrente, l'oggetto della prova è il saldo del rapporto complessivo e non i soli singoli contratti di finanziamento collegati al conto.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il creditore deve fornire una prova completa e attendibile del credito; la produzione parziale degli estratti conto non basta se non consente di ricostruire con certezza l'intero andamento del rapporto o un saldo intermedio affidabile.
- La prova del saldo di conto corrente può essere data anche senza gli estratti sin dall'apertura solo se esiste un saldo iniziale certo e documentato da cui sviluppare i conteggi; un saldo iniziale apparentemente attivo non è sufficiente se il periodo non documentato può aver alterato il saldo reale.
- Il limite temporale di conservazione delle scritture contabili non incide sull'onere probatorio del creditore che chieda l'ammissione al passivo.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non sono ammissibili domande nuove o modifiche della domanda originaria che ne alterino il petitum o la causa petendi.
- La censura di nullità processuale richiede specifica indicazione e riproduzione degli atti rilevanti; la Corte di cassazione non può supplire a carenze di autosufficienza del ricorso.
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