Cassazione Penale, Sentenza n. 25019/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Prato che, in appello, aveva assolto l'imputato dal reato di diffamazione e aveva revocato la condanna al risarcimento in favore delle parti civili. Le parti civili censurano la revoca delle statuizioni civili sostenendo che la lettera inviata dall'imputato – nella quale si accusavano Fulceri e Poli di illegittimità nella gestione del consorzio "La Cassiana", spreco di denaro e ritardi nell'avvio della coltivazione, nonché uso privato del polo estrattivo da parte della società Polistrade – era stata inviata a soggetti estranei alle attività consortili, si fondava su accuse infondate nonostante l'imputato fosse a conoscenza della regolarità dell'uso (essendo componente del consorzio) e si basava su un procedimento penale a carico delle parti civili poi conclusosi con non luogo a procedere. Le parti civili deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha richiamato il principio della giurisprudenza secondo cui l'esimente dell'esercizio del diritto di critica richiede la veridicità dei fatti posti a fondamento della critica, ovvero una ferma e non colpevole convinzione della loro veridicità. Dal materiale probatorio risultava invece che il procedimento penale a carico delle parti civili si era concluso con non luogo a procedere e che lo statuto e i contratti prodotti attestavano l'uso legittimo dei terreni. Perciò la corte territoriale aveva errato nel riconoscere l'esimente e nel revocare le statuizioni civili. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per decidere nuovamente sull'an debeatur e, eventualmente, sul quantum debeatur e sulle spese.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Fondamento del ricorso per cassazione invocato dalle parti civili: vizio di legge e vizio di motivazione.
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Termine per il deposito della motivazione (90 giorni) utilizzato per valutare la tempestività del ricorso.
art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Termine di 45 giorni per il deposito del ricorso per cassazione dal deposito della motivazione.
artt. 2622, 2624, 2625 e 2634, cod. civ.
Riferimento agli illeciti per i quali le parti civili erano state denunciate in altro procedimento; tali procedimenti sono stati prodotti in giudizio e si sono conclusi con non luogo a procedere, elemento rilevante per la valutazione della veridicità delle accuse mosse nella missiva.
Principio giurisprudenziale: esimente dell'esercizio del diritto di critica
«In tema di diffamazione, ai fini della applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica»
La liberazione dalla responsabilità per diffamazione in quanto esercizio del diritto di critica richiede che i fatti su cui si fonda la critica siano veri, o che l'autore sia fermamente e incolpevolmente convinto della loro veridicità.
Massime di principio
- Nel reato di diffamazione l'esimente del diritto di critica vale solo se i fatti posti a fondamento della critica sono veri o se l'autore ha una ferma e non colpevole convinzione della loro veridicità.
- La mera esistenza di un procedimento penale a carico della persona oggetto di critiche non rende automaticamente verosimili le accuse: l'esito processuale (es. non luogo a procedere) e la documentazione che smentisce le accuse sono elementi decisivi.
- L'invio di comunicazioni diffamatorie a soggetti estranei alla sfera diretta di competenza dell'interessato può aggravare la offensività e dimostrare la volontà di divulgazione e quindi non è neutro ai fini della valutazione dell'esimente.
- In caso di erronea revoca di statuizioni civili da parte del giudice penale in appello, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza limitatamente agli effetti civili e rinviare al giudice civile per la determinazione sia dell'an debeatur sia del quantum.
- Per le impugnazioni in Cassazione è necessario rispettare i termini processuali specifici (deposito della motivazione e termine per il ricorso), il mancato rispetto può determinare inammissibilità del ricorso.
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