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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27947/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

Un consorzio di bonifica ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Toscana che, confermando l’annullamento di primo grado, aveva rigettato il suo appello contro l’esito favorevole al contribuente in una controversia relativa a due cartelle di pagamento per contributi di bonifica destinati alla manutenzione di opere idrauliche, riferite agli anni 2008 e 2009 e di importo rispettivamente inferiore a 1.000 euro. Nel giudizio di legittimità il ricorrente aveva proposto quattordici motivi; il P.M. aveva chiesto l’accoglimento dei primi otto. In pendenza del giudizio, però, il consorzio ha chiesto che si prendesse atto dell’annullamento automatico dei carichi ai sensi dell’art. 4 del d.l. 119/2018, sostenendo che i debiti rientravano nello stralcio perché ciascuno di importo residuo inferiore a 1.000 euro, affidato all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010. La Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva ottemperato all’ordine di rinnovazione della notifica, ma ha ritenuto comunque assorbente la sopravvenuta definizione legale della pretesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché le somme iscritte a ruolo rientravano nell’annullamento automatico ex lege previsto per i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro affidati alla riscossione nel periodo 2000-2010. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Non ha regolato le spese, in ragione della definizione ope legis della controversia e della mancata costituzione dell’intimato. Ha altresì escluso l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, richiamando la natura eccezionale della relativa misura.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    "I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili"

    L’annullamento opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, per i debiti litigiosi, determina la cessazione della materia del contendere; la mancata adozione dello sgravio non impedisce l’effetto estintivo perché lo sgravio ha natura meramente dichiarativa e organizzativa.

  • L. 17 dicembre 2018, n. 136

    Legge di conversione del d.l. 119/2018 richiamata quale base normativa dello stralcio automatico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nei casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità; la misura ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, dunque non è estensibile oltre i casi tipici.

Massime di principio

  • L’annullamento automatico dei debiti di modesto importo previsto dalla legge opera di diritto quando ricorrono i presupposti oggettivi e temporali stabiliti dalla norma, senza necessità di un provvedimento ulteriore costitutivo.
  • Per i debiti tributari annullati ex lege, la controversia pendente deve essere definita con declaratoria di cessazione della materia del contendere e cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
  • Ai fini dell’applicazione dello stralcio rileva il momento dell’affidamento del carico all’agente della riscossione, non la data di emissione della cartella o dell’ingiunzione.
  • Lo sgravio eventualmente non ancora emesso non impedisce l’effetto estintivo, perché ha funzione meramente dichiarativa e di regolazione dei rapporti interni tra ente impositore e agente della riscossione.
  • L’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 si applica solo nei casi tassativamente previsti e non può essere esteso in via interpretativa.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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