Cassazione Penale, Ordinanza n. 17920/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 16/04/2025. Dalla motivazione emerge che la decisione impugnata riguardava il giudizio di responsabilità, la qualificazione giuridica della condotta, il diniego di tutte le circostanze attenuanti richieste e la determinazione del trattamento sanzionatorio nell'ambito di una continuazione con reati satellite. I tre motivi erano: 1) contestazione della ricostruzione probatoria e della qualificazione giuridica, ritenuta dalla Cassazione una non consentita rilettura del materiale probatorio e una riproposizione di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito; 2) censura sul diniego delle attenuanti, giudicata generica per mancanza di confronto critico con la sentenza impugnata; 3) doglianza sulla misura degli aumenti di pena per i reati satellite, ritenuta manifestamente infondata perché, quando gli aumenti sono di esigua entità, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo tendeva a una rivalutazione del compendio probatorio e riproponeva questioni già disattese in appello; che il secondo motivo era generico e privo di un effettivo confronto con la motivazione del diniego delle attenuanti; e che il terzo motivo era manifestamente infondato, poiché per aumenti sanzionatori di modesta entità, distinti per ciascun reato satellite, non è richiesta una motivazione analitica specifica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La Corte richiama il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena, osservando che, in presenza di aumenti di esigua entità per i reati satellite, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata, essendo escluso in radice un abuso del potere discrezionale.
È richiamata, per il regime conseguente all'inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende consegue all'inammissibilità quando il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005
È citata per il principio secondo cui, nel calcolare l'incremento sanzionatorio per ciascun reato satellite, il giudice non deve necessariamente fornire una motivazione specifica e dettagliata se gli aumenti sono di esigua entità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, né riproporre censure già esaminate e motivate in modo congruo dal giudice di merito.
- Le doglianze contro il diniego delle circostanze attenuanti devono confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è generico e inammissibile.
- Quando il giudice di merito applica aumenti di pena di modesta entità per i reati satellite nel reato continuato, non è tenuto a una motivazione particolarmente analitica, purché non vi sia abuso del potere discrezionale nella commisurazione della pena.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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