Cassazione Penale, Ordinanza n. 32957/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, già condannato con sentenza della Corte di appello per il reato di evasione, ha proposto ricorso per cassazione deducendo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che il motivo si risolveva nella riproposizione di censure già esaminate dai giudici di merito ed era inoltre formulato in modo generico, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
È richiamato indirettamente il reato di evasione oggetto della condanna impugnata, senza ulteriori sviluppi interpretativi nel testo.
Le circostanze attenuanti generiche sono l'unico tema sostanziale dedotto nel ricorso; la Corte ne rileva il mancato confronto con la motivazione di merito e la riproposizione di censure già valutate.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche deve essere sorretta da deduzioni puntuali e non meramente generiche; in difetto, non supera il vaglio di ammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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