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Sentenza

Sentenza n. 628/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego espresso e precedente diniego tacito sull’istanza di accesso ai documenti relativi al calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi liquidati in esecuzione di una sentenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accesso ai documenti utilizzati dall’ASP per quantificare gli accessori dovuti su una somma liquidata in esecuzione di una sentenza, assumendo che esistesse un prospetto contabile già formato e allegato alla determina di pagamento. Ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e degli artt. 24 e 113 Cost., sostenendo che la richiesta non fosse diretta a un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione né imponesse all’ASP una nuova elaborazione di dati. L’ASP ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda, rilevando che i documenti richiesti non esistevano, poiché il calcolo era stato effettuato mediante il software aziendale senza formazione di ulteriori prospetti; che l’istanza era stata presentata da un difensore, in forma unica e massiva, nell’interesse di 61 dipendenti titolari di posizioni diverse, senza prova del potere rappresentativo; che l’istanza era priva di motivazione e richiedeva, in sostanza, un’attività di elaborazione dei dati. Il TAR ha esaminato in particolare la mancata motivazione dell’istanza e il suo carattere massivo. La richiesta si limitava a prospettare genericamente l’interesse a conoscere le modalità di quantificazione degli accessori, senza indicare un interesse difensivo personalizzato né rappresentare il nesso di strumentalità tra i documenti e una situazione giuridica finale. L’interesse difensivo è stato allegato soltanto nel ricorso. Inoltre, l’istanza riguardava una massa significativa di documenti riferiti a 61 soggetti e a differenti determine, con conseguente carico sproporzionato per l’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta dell’ASP di riunire il giudizio con altri procedimenti, poiché mancava l’identità delle parti e la mera connessione procedimentale non era sufficiente. Nel merito, ha rigettato il ricorso ritenendo che l’istanza fosse priva della specifica motivazione richiesta per l’accesso difensivo: la finalità dell’accesso deve essere indicata puntualmente nell’istanza e deve essere documentato il nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica finale. Non è sufficiente un generico richiamo a esigenze probatorie o difensive, né è consentito integrare tale motivazione per la prima volta in giudizio. Il ricorso è stato inoltre ritenuto infondato per il carattere massivo della richiesta, formulata unitariamente nell’interesse di 61 soggetti e relativa a una pluralità significativa di documenti, tale da imporre un carico irragionevole e un’attività di elaborazione incompatibile con il buon andamento dell’amministrazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    La disciplina dell’accesso documentale richiede che la domanda sia riferita a documenti individuati o individuabili e sorretta da un interesse qualificato.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Il legislatore ha ulteriormente circoscritto l’oggetto della situazione legittimante l’accesso difensivo rispetto all’accesso “ordinario”, esigendo che la stessa, oltre a corrispondere al contenuto dell’astratto paradigma legale, sia anche collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

    L’accesso difensivo presuppone un nesso diretto e inequivoco di strumentalità tra il documento richiesto e la situazione giuridica finale da tutelare.

  • art. 25, comma 2, l. 241/1990

    La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.

    La motivazione deve essere puntuale e specifica già nell’istanza; l’interesse difensivo non può essere introdotto per la prima volta nel ricorso.

  • art. 70 c.p.a.

    La riunione di ricorsi connessi è rimessa alla valutazione del giudice, ma la mera connessione procedimentale, in assenza di identità delle parti, non è stata ritenuta sufficiente nel caso concreto.

  • art. 3, comma 2, D.M. 352/1998

    Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. È escluso l’anatocismo.

    La disposizione è stata richiamata dall’amministrazione quale criterio normativo per la quantificazione degli accessori liquidati.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente ai fini della richiesta di condanna aggravata alle spese, non accolta; il giudizio si è concluso con la compensazione integrale delle spese.

Massime di principio

  • Nell’accesso difensivo, l’istante deve indicare già nella domanda amministrativa, in modo puntuale e specifico, la situazione giuridica finale che intende tutelare e il nesso di strumentalità necessaria tra tale situazione e i documenti richiesti; un generico richiamo a esigenze probatorie o difensive non è sufficiente.
  • La motivazione dell’istanza di accesso non può essere integrata per la prima volta nel ricorso giurisdizionale: l’amministrazione deve essere posta in condizione di verificare, sulla base della domanda originaria, la sussistenza dell’interesse qualificato e del nesso tra documentazione e situazione giuridica tutelata.
  • Le richieste di accesso formulate in forma massiva, riguardanti una pluralità significativa di documenti o dati riconducibili a un unico centro di interessi e idonee a imporre un carico irragionevole o un’attività di elaborazione all’amministrazione, possono essere legittimamente respinte in quanto incompatibili con il buon andamento dell’azione amministrativa.
  • L’accesso documentale non obbliga l’amministrazione a creare documenti nuovi o a svolgere una complessa attività di elaborazione dei dati: l’ostensione presuppone l’esistenza di documenti formati e detenuti dall’amministrazione, individuati o individuabili nella richiesta.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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