Sentenza del 23/06/2020 n. 1819 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartelle di pagamento - Prescrizione - Termini - Differenze a seconda del credito presupposto - Tassa auto- Prescrizione triennale - Tributi locali - Prescrizione quinquennale - Tributi erariali - Prescrizione decennale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo fornito enuncia il criterio giuridico, ma non riporta gli estremi della decisione, le parti, l'atto concretamente impugnato né l'esito del giudizio. Stabilisce che per la tassa automobilistica la prescrizione è triennale; per i tributi locali, trattandosi di pagamenti periodici, quinquennale; per i tributi erariali, decennale. Non è quindi possibile individuare l'esito processuale o il vincitore della controversia concreta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il termine di prescrizione applicabile ai crediti iscritti in cartella di pagamento non impugnata. Il principio riportato esclude che a tutti i crediti si applichi indistintamente la prescrizione quinquennale o quella ordinaria decennale: il termine dipende dalla natura del credito presupposto.
Norme richiamate
Art. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953
ai fini della prescrizione, occorre operare una distinzione tra i crediti correlati a tassa automobilistica, per i quali l'art.5 d.l. 953/82 espressamente contempla la prescrizione triennale
I crediti relativi alla tassa automobilistica sono soggetti al termine di prescrizione triennale previsto dalla disposizione.
i crediti correlati a tributi locali, per i quali, in quanto pagamenti periodici, l'art. 2948 cc contempla la prescrizione breve quinquennale
I crediti relativi ai tributi locali si prescrivono in cinque anni, in quanto riconducibili a pagamenti periodici.
i crediti correlati a tributi erariali per i quali l'art, 2946 cc, contempla la prescrizione decennale
Ai crediti relativi ai tributi erariali si applica la prescrizione ordinaria decennale.
Massime di principio
- La mancata impugnazione della cartella rende il credito irretrattabile, ma non comporta automaticamente l'applicazione a ogni credito del termine quinquennale o di quello decennale: il termine va individuato in base alla natura del credito presupposto.
- Per individuare il termine di prescrizione occorre distinguere la tassa automobilistica, soggetta al termine triennale, dai tributi locali, soggetti al termine quinquennale, e dai tributi erariali, soggetti al termine decennale.
- Prima di eccepire o valutare la prescrizione di una cartella, è necessario identificare il tipo di entrata e applicare il termine previsto per quella specifica categoria.
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