Cassazione Civile, Ordinanza n. 40860/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'IRPEF relativa agli anni d'imposta 2006-2010, con riferimento alle somme erogate da una ASL a un medico specialista ambulatoriale a titolo di spese di viaggio per raggiungere i distretti sanitari. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo che tali somme avessero natura risarcitoria/restitutoria, essendo destinate a reintegrare il patrimonio del prestatore d'opera per esborsi sostenuti nell'interesse dell'amministrazione e non avendo quindi funzione retributiva. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, e 51 del D.P.R. n. 917/1986, sostenendo che l'indennità per spese di viaggio dovesse concorrere alla formazione del reddito imponibile e dunque essere assoggettata a IRPEF.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, in tema di imposte sui redditi, i rimborsi delle spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico di medico specialista ambulatoriale, quando siano parametrati in modo specifico al chilometraggio percorso e al costo del carburante, hanno natura di rimborso spese con funzione restitutoria e di ripristino patrimoniale, e non costituiscono reddito imponibile. Poiché la sentenza impugnata si era attenuta a questo principio, la Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore del contribuente.
Norme richiamate
art. 51 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente euro lire 90.000 [pari ad euro 46,48] al giorno...
Il rimborso analitico delle spese documentate di viaggio, se effettivamente sostenute in occasione della trasferta e specificamente parametrate agli esborsi, non concorre a formare il reddito; solo le somme eccedenti i limiti previsti o i rimborsi forfetari rilevano ai fini imponibili nei casi considerati dalla norma.
art. 6, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
È richiamato come disposizione asseritamente violata, ma dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte oltre al coordinamento con l'art. 51 TUIR.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione.
art. 48 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597
È richiamato nel passaggio giurisprudenziale per escludere l'assimilazione a retribuzione delle somme corrisposte a titolo di rimborso spese di viaggio effettive.
art. 48 D.P.R. 29 settembre 1986 n. 917
È richiamato nel medesimo senso: i rimborsi di spese effettive di viaggio non sono trattati come reddito da lavoro dipendente.
La definizione del ricorso è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.
Massime di principio
- In materia di IRPEF, i rimborsi spese per trasferte o incarichi fuori sede non sono imponibili quando siano analitici e strettamente collegati agli esborsi effettivamente sostenuti e documentati dal contribuente.
- Le somme corrisposte a titolo di rimborso viaggio, se calcolate sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e del costo del carburante, conservano natura restitutoria e non retributiva, con esclusione dalla base imponibile.
- Quando il giudice di merito accerta che il rimborso è parametrato a un criterio oggettivo di ristoro dell'esborso sostenuto nell'interesse del datore di lavoro o dell'amministrazione, la relativa qualificazione come reddito imponibile è erronea.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione di legge non può essere accolta se la decisione impugnata si è conformata al principio per cui il rimborso spese effettivo, non forfetario, non concorre alla formazione del reddito.
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