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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40860/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'IRPEF relativa agli anni d'imposta 2006-2010, con riferimento alle somme erogate da una ASL a un medico specialista ambulatoriale a titolo di spese di viaggio per raggiungere i distretti sanitari. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo che tali somme avessero natura risarcitoria/restitutoria, essendo destinate a reintegrare il patrimonio del prestatore d'opera per esborsi sostenuti nell'interesse dell'amministrazione e non avendo quindi funzione retributiva. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, e 51 del D.P.R. n. 917/1986, sostenendo che l'indennità per spese di viaggio dovesse concorrere alla formazione del reddito imponibile e dunque essere assoggettata a IRPEF.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, in tema di imposte sui redditi, i rimborsi delle spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico di medico specialista ambulatoriale, quando siano parametrati in modo specifico al chilometraggio percorso e al costo del carburante, hanno natura di rimborso spese con funzione restitutoria e di ripristino patrimoniale, e non costituiscono reddito imponibile. Poiché la sentenza impugnata si era attenuta a questo principio, la Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 51 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917

    Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente euro lire 90.000 [pari ad euro 46,48] al giorno...

    Il rimborso analitico delle spese documentate di viaggio, se effettivamente sostenute in occasione della trasferta e specificamente parametrate agli esborsi, non concorre a formare il reddito; solo le somme eccedenti i limiti previsti o i rimborsi forfetari rilevano ai fini imponibili nei casi considerati dalla norma.

  • art. 6, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917

    È richiamato come disposizione asseritamente violata, ma dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte oltre al coordinamento con l'art. 51 TUIR.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione.

  • art. 48 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597

    È richiamato nel passaggio giurisprudenziale per escludere l'assimilazione a retribuzione delle somme corrisposte a titolo di rimborso spese di viaggio effettive.

  • art. 48 D.P.R. 29 settembre 1986 n. 917

    È richiamato nel medesimo senso: i rimborsi di spese effettive di viaggio non sono trattati come reddito da lavoro dipendente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione del ricorso è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.

Massime di principio

  • In materia di IRPEF, i rimborsi spese per trasferte o incarichi fuori sede non sono imponibili quando siano analitici e strettamente collegati agli esborsi effettivamente sostenuti e documentati dal contribuente.
  • Le somme corrisposte a titolo di rimborso viaggio, se calcolate sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e del costo del carburante, conservano natura restitutoria e non retributiva, con esclusione dalla base imponibile.
  • Quando il giudice di merito accerta che il rimborso è parametrato a un criterio oggettivo di ristoro dell'esborso sostenuto nell'interesse del datore di lavoro o dell'amministrazione, la relativa qualificazione come reddito imponibile è erronea.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione di legge non può essere accolta se la decisione impugnata si è conformata al principio per cui il rimborso spese effettivo, non forfetario, non concorre alla formazione del reddito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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