Cassazione Penale, Sentenza n. 29396/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, che aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio applicando la continuazione tra fatti oggetto di distinte sentenze irrevocabili. In concreto, la Corte territoriale aveva individuato come reato più grave l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309/1990, con pena base di anni 13 e mesi 4 di reclusione, aveva poi aggiunto aumenti per dieci reati satellite e aveva infine operato la riduzione per il rito, giungendo alla pena finale di anni 15, mesi 3 e giorni 10 di reclusione. Con l'unico motivo di ricorso, articolato come vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, si deduceva che il giudice dell'esecuzione non avesse spiegato le ragioni dei singoli aumenti di pena per la continuazione, in contrasto con gli orientamenti più recenti della Corte di cassazione in tema di obbligo di motivazione dei singoli incrementi per i reati satellite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità della doglianza. Ha riconosciuto, in linea generale, che in tema di reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite; tuttavia ha ritenuto che tale obbligo vada valutato in rapporto alla specifica vicenda processuale e alla concreta entità degli aumenti, qui particolarmente contenuti. La censura difensiva, invece, non si confrontava con il contenuto effettivo dell'ordinanza e si limitava a richiamare astrattamente un principio giurisprudenziale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Indicato come reato più grave ai fini della determinazione della pena in continuazione; la sentenza non ne discute la struttura, ma lo assume come base del calcolo sanzionatorio.
Richiamato per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01
Le Sezioni Unite sono richiamate per il principio secondo cui, nel reato continuato, il giudice deve motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascun reato satellite.
Massime di principio
- Nel reato continuato il giudice della cognizione o dell'esecuzione, dopo avere individuato il reato più grave e fissato la pena base, deve determinare e motivare separatamente gli aumenti riferiti a ciascun reato satellite.
- L'obbligo di motivazione del trattamento sanzionatorio non è assoluto in astratto, ma va apprezzato in concreto alla luce della singola vicenda processuale e dell'entità degli aumenti applicati.
- Una censura che si limiti a richiamare in modo generale un principio giurisprudenziale, senza confrontarsi con la concreta motivazione del provvedimento impugnato, è inammissibile per genericità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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