Ordinanza n. 304/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 121 del 04.03.2026 del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Brindisi unitamente alla nota di trasmissione (prot. n. 0033427) del 5.03.2026 del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - Servizio Gestione e Vigilanza del Comune di Brindisi, avente ad oggetto: “ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI (ARTT. 31 E 35 D.P.R. N. 380/01 E SS.MM.ED II) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ A.s.r.l. dei sig. D.C.M. e T.s.r.l.s.”, notificata a Di Cicco Massimiliano in data 25.03.2026, con la quale è stato ordinato alla Società Accadueo S.r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t. Esposito Anna Maria, al sig. Di Cicco Massimiliano ed alla Società Tiki S.r.l.s. in persona del legale rappresentante p.t. Renzullo Andrea, ciascuno per la propria qualità e responsabilità, di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione/rimozione delle opere e installazioni abusivamente realizzate, così come descritte nella relazione di accertamento tecnico redatta dal Servizio Abusivismo del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Brindisi e rappresentate nell’allegata planimetria generale e sostanziale unitamente alla Relazione del Settore Paesaggio e Demanio Costiero prot. N. 144569 del 13/11/2025, ripristinando lo stato dei luoghi esistente prima delle opere, installazioni ed interventi abusivi realizzati ed in conformità ai titoli edilizi rilasciati, nel termine perentorio di 90 giorni decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento, con invito, altresì, a comunicare al Servizio Abusivismo la data di inizio dei lavori di demolizione/rimozione e la successiva data di fine lavori; della planimetria generale che pure si impugna; della relazione di sopralluogo (prot. n. 0144569 del 13.11.2025) che pure si impugna, il cui contenuto è stato conosciuto con la notifica dell’ordinanza n. 121/2026, nonché dei seguenti atti ivi richiamati, per quanto di ragione e pregiudizio, ossia: nota n. 390921/2025 del Comando della Guardia di Finanza Sezione Navale di Brindisi, del richiamato verbale di sopralluogo congiunto del 4.08.2025, 6.08.2025 e 12.08.2025 della GdF Settore Navale e del Comune di Brindisi (Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, Servizio Abusivismo Edilizio e Settore Ambiente ed Igiene Urbana – Servizio Paesaggio, Demanio Costiero), presso lo stabilimento balneare Guna Beach e i suoli adiacenti in ditta Di Cicco Massimiliano, delle richiamate “relazioni di accertamento redatte dal Servizio Abusivismo e dal Servizio Paesaggio Demanio Costiero agli atti del fascicolo d’ufficio” (allo stato non note), della “documentazione fotografica agli atti d’ufficio” genericamente richiamata e non nota, della citata nota del 4.08.2015 della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Brindisi (comunicazione non nota all’odierno ricorrente), della deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Brindisi n. 133 del 16.06.2016 (non nota), nonché della nota prot. 0042494 del 27.03.2026 del Comune di Brindisi – Settore Ambiente e Igiene Urbana, Paesaggio e Demanio Costiero, con la quale, in esecuzione della sentenza n. 1605/2025 del Tar di Lecce – Sezione Prima n (RG n. 347/2025) che aveva annullato la precedente nota prot. n. 19497/2025 di archiviazione del procedimento, si comunica che non sussistono, sotto il profilo paesaggistico, i presupposti per procedere al riesame dell’istanza di rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica concernente il “Progetto di ristrutturazione edilizia di un vecchio fabbricato rurale da destinare ad abitazione del conduttore dell’azienda agricola, sito nel Comune di Brindisi, località Apani” nonché, per quanto di interesse e pregiudizio, delle note richiamate nella relazione, ossia della nota prot. n. 0031176 del 18.03.2022 e Relazione Suat prot. n. 042983 del 29.04.2024 nonché degli allegati richiamati in calce alla cit. Relazione, ossia: Stralci cartografici brindisiwebgis, nota Prot. Gen. Autorità di Bacino n.0007133 del 21/05/2013, nota Prot. Gen. Autorità di Bacino n.0009487 del 10/07/2013, nota Prot. Gen. Autorità di Bacino n.0006314 del 08/05/2015, nota Prot. Gen. Autorità di Bacino n.0013606 del 02/10/2015; nonché delibera di G.M. Comune di Brindisi n. 135 dell’11.04.2014, Piano di evacuazione prot. Gen. Comune Br n.0049872 del 22/04/2025 e comunicazione pulizia e utilizzo dell’area demaniale antistante Centro Velico di Torre Guaceto e richiesta potenziamento e monitoraggio della cartellonista monitoria costiera - Protocollo N.0069532 del 06/05/2025 (tutti, allo stato non conosciuti), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto; con riserva sin da ora di motivi aggiunti all’esito della conoscenza degli atti richiamati e non noti - allo stato - alla odierna parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a manufatti e beni collocati su terreno privato e su area demaniale, nonché agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale che ha disposto la rimozione di numerosi manufatti e beni, in parte presenti su un terreno di sua proprietà e in parte su area demaniale, nonché il ripristino dello stato dei luoghi. L’amministrazione ha motivato l’intervento con l’assenza o difformità dei necessari titoli abilitativi e con l’impiego, almeno in parte, delle opere per lo svolgimento di un’attività commerciale di stabilimento balneare ritenuta incompatibile con la destinazione urbanistica del terreno privato. Sono stati impugnati anche la nota di trasmissione, la planimetria, la relazione di sopralluogo e gli ulteriori atti richiamati, alcuni dei quali non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, limitandosi a rilevare la molteplicità e l’eterogeneità delle opere interessate e la necessità di un approfondimento collegiale.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare in via interinale e nei limiti indicati in motivazione, sospendendo l’efficacia dell’ordinanza impugnata esclusivamente quanto al dispositivo di rimozione delle opere e dei beni presenti nell’area e di ripristino dello stato dei luoghi. La misura è stata giustificata dall’esigenza di conservare lo stato di fatto fino alla decisione collegiale, considerata la natura demolitoria del provvedimento e la presenza di opere di non immediata e facile amovibilità. Il giudice ha precisato che la sospensione non equivale al rilascio, al conseguimento o all’accertamento interinale dei titoli necessari per lo svolgimento dell’attività commerciale e non comporta alcuna implicita autorizzazione all’esercizio di attività non autorizzate o incompatibili con la destinazione dell’area o con i titoli disponibili. L’amministrazione conserva quindi il potere di adottare eventuali provvedimenti inibitori o gli altri atti previsti dalla legge qualora ravvisi la prosecuzione di attività incompatibili o non autorizzate. È stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione di merito al 25 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Sono richiamati quali basi normative dell’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi; l’ordinanza cautelare non definisce nel merito la corretta applicazione di tali disposizioni.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR ha adottato una sospensione interinale e limitata dell’efficacia dell’atto impugnato, in attesa della trattazione collegiale di merito.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un’ordinanza di demolizione può essere limitata agli effetti materiali di rimozione e ripristino quando sia necessario conservare lo stato di fatto in attesa dell’esame collegiale, soprattutto in presenza di opere non immediatamente e facilmente amovibili.
- La sospensione cautelare dell’ordine di demolizione o rimozione non produce effetti autorizzatori e non sostituisce i titoli necessari per l’esercizio di un’attività commerciale o per la legittima permanenza delle opere.
- La sospensione dell’atto demolitorio non preclude all’amministrazione l’esercizio dei propri poteri inibitori o degli altri poteri previsti dalla legge nei confronti di attività non autorizzate, incompatibili con la destinazione urbanistica o prive dei necessari titoli.
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