Cassazione Penale, Sentenza n. 39579/2025 del 10/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Unico motivo di ricorso per vizio di motivazione: il ricorrente deduce che la Corte d'appello non ha valutato la richiesta, formulata in udienza e corredata da copia di una sentenza (procedimento n. 1290/2017 R.G.N.R., sentenza n. 1614/2000), di riconoscimento del vincolo della continuazione tra il fatto oggetto del presente giudizio e quelli già giudicati. La difesa lamenta che la richiesta, pur essendo stata depositata in udienza, non è stata presa in considerazione dal giudice di secondo grado; non è però specificato se la sentenza prodotta sia divenuta irrevocabile e, in caso affermativo, quando.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la richiesta di riconoscimento della continuazione, presentata non nell'atto di appello ma solo in udienza unitamente alla produzione della sentenza pregressa, non consente di superare i limiti procedurali stabiliti dalla giurisprudenza: se la richiesta non è stata proposta con l'atto di impugnazione, l'omissione può ritenersi conforme all'effetto devolutivo dell'appello solo in casi specifici; se la sentenza prodotta è divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per proporre impugnazione, la richiesta poteva essere sollevata in appello soltanto come motivo nuovo ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p. Per queste ragioni il motivo è manifestamente infondato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Decisione resa il 13 novembre 2025.
Norme richiamate
Reato ritenuto dalla Corte nel giudizio di merito (riqualificazione dell'originario addebito); indicazione del titolo di reato contestato nel procedimento confermato.
Titolo originariamente contestato (riqualificato in appello in 624-bis).
La Corte richiama che la richiesta di applicazione della continuazione con sentenza divenuta irrevocabile dopo il termine per impugnare è ammissibile in appello solo se proposta come motivo nuovo ai sensi di questo articolo, per permettere al giudice di conoscerla tempestivamente e adeguatamente.
Ricordato come alternativa la possibilità di proporre la questione in sede di esecuzione ai sensi di questa norma quando la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile.
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento della continuazione deve essere formulata con l'atto di impugnazione (appello) per essere adeguatamente devoluta e valutata; presentarla solo in udienza può comportare che il giudice la ritenga non tempestiva e il ricorso inammissibile.
- Se la sentenza con la quale si invoca la continuazione è divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per proporre appello, la richiesta può essere ammessa in appello solo se proposta come motivo nuovo ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p.; in alternativa la questione può essere sollevata in sede di esecuzione (art. 671 c.p.p.).
- Quando si produce una sentenza esterna per sostenere la continuazione, è fondamentale specificare e provare lo stato di irrevocabilità e la data di tale irrevocabilità; la mancanza di tali precisazioni può determinare l'inammissibilità della doglianza.
- Il difetto procedurale nella proposizione della domanda (momento e modo errati) può non solo far dichiarare inammissibile il ricorso, ma anche comportare condanna alle spese e, se sussiste colpa, sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende).
- Per evitare rischi procedurali, la difesa dovrebbe proporre in appello tutte le domande relative alla continuazione nell'atto introduttivo ovvero, se emergono fatti nuovi successivamente, formulare motivi nuovi conformi agli artt. 585 e segg. c.p.p.
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