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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09454/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Padova che, con patteggiamento, ha applicato la pena per il reato di detenzione/trasporto di cocaina e ha disposto la confisca della somma di euro 1.750,00 e di due telefoni cellulari. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 240-bis cod. pen. e vizio della motivazione: la somma era rinvenuta in abitazione e non ha nesso diretto con il reato di mera detenzione/trasporto (quindi non profitto del reato contestato); la somma è modesta e plausibilmente riconducibile a risparmi da lavoro occasionale; i telefoni non sono stati dimostrati come strumenti concretamente utilizzati per il reato e la motivazione appare generica e apodittica.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza limitatamente alla confisca della somma di euro 1.750,00 e dei due telefoni cellulari, disponendo il rinvio al Tribunale di Padova per nuovo giudizio su quei punti. La Corte ha stabilito che: per reati di mera detenzione/trasporto non sussiste automaticamente il nesso per applicare la confisca come profitto del reato ai sensi dell'art. 240 cod. pen. o del comma 7-bis dell'art. 73 DPR 309/1990; la confisca può essere disposta nella forma 'per sproporzione' ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., ma il giudice deve motivare adeguatamente la sproporzione rispetto al reddito/attività e l'assenza di giustificazione plausibile da parte dell'imputato; nel caso di specie il G.I.P. non ha fornito una motivazione sufficiente circa la sproporzione della somma né circa la mancata giustificazione della sua provenienza; quanto ai telefoni, la confisca facoltativa come strumento del reato richiede argomentazione concreta sul nesso di strumentalità, non affermazioni generiche.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Delitto contestato: disposizione sul possesso/trasporto di sostanze stupefacenti; la mera detenzione/trasporto non dà di per sé il nesso necessario per considerare denaro sequestrato come 'profitto' del reato di cessione.

  • art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990

    Norma richiamata nel testo ma applicabile soprattutto ai reati di cessione; non può essere utilizzata per fondare la confisca totale del denaro quando manca il nesso con il reato di mera detenzione/trasporto.

  • art. 240 cod. pen.

    Confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato; richiede rapporto di diretta e immediata causalità tra reato e bene, criterio non soddisfatto con la mera detenzione/trasporto se il denaro non è provato come profitto di quella specifica condotta.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Confisca 'per sproporzione' (confisca allargata): applicabile quando ricorrono i requisiti previsti (reati-spia, sproporzione tra beni e reddito/dichiarazioni, mancata giustificazione plausibile, congruità temporale). In tali casi il giudice può presumere origine criminosa degli assets, ma deve motivare adeguatamente e il condannato ha l'onere di allegare elementi concreti a giustificazione.

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990

    Rinvio che consente l'applicazione delle disposizioni in materia di confisca in casi particolari (art. 240-bis) anche ai reati previsti dal d.P.R. 309/1990, inclusi i casi di patteggiamento.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento (applicazione della pena su richiesta); la confisca è possibile anche in sentenze di patteggiamento ma il giudice deve comunque motivare la statuizione ablativa.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), e art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Norme che individuano le censure esercitabili in cassazione contro le sentenze di patteggiamento (vizio di motivazione e violazioni di norme specifiche), qui invocate per censurare la confisca e la carenza motivazionale.

Massime di principio

  • Per reati di mera detenzione o trasporto di droga la confisca del denaro come 'profitto del reato' richiede il concreto nesso di causalità: senza tale nesso non è applicabile l'art. 240 cod. pen. né il comma 7-bis dell'art. 73 DPR 309/1990.
  • La confisca 'per sproporzione' ex art. 240-bis è lo strumento utilizzabile quando manca il rapporto diretto tra il bene e il reato contestato, ma impone requisiti precisi (reato-spia, sproporzione significativa, mancata giustificazione plausibile, congruità temporale) e un'adeguata motivazione del giudice.
  • In caso di patteggiamento il giudice non è mero interveniente: può applicare misure ablative previste dalla legge, ma deve motivare specificamente la confisca anche tenendo conto della natura negoziale della sentenza; la motivazione potrà essere più sintetica ma non può essere assente o meramente assertiva.
  • La confisca facoltativa di strumenti (es. telefoni) richiede prova o argomentazione concreta del loro ruolo strumentale nel reato; formule generiche del tipo 'sono strumento tipico' non sono sufficienti.
  • Se il giudice non fornisce motivazione sufficiente sul nesso tra beni e reato o sulla sproporzione, la Cassazione annulla limitatamente alla statuizione ablativa difettosa e rinvia per nuovo esame; la difesa deve allegare e documentare elementi concreti che rendano credibile la provenienza lecita dei beni.
  • Difesa pratica: in situazioni analoghe produrre documentazione reddituale, giustificativi di risparmi o entrate lecite e circostanze temporali che smentiscano la sussistenza di un accumulo sproporzionato; Accusa pratica: dimostrare la sproporzione con dati concreti (confronto redditi/beni, temporalità, indizi che colleghino i beni ad attività lucrogenetiche).

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