Cassazione Civile, Ordinanza n. 31137/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa segnalata)
La controversia
Una società aveva intrattenuto rapporti di finanziamento con una prima società creditrice, poi succeduta da altre società del medesimo gruppo, ed era stata segnalata alla Centrale Rischi per asseriti inadempimenti rateali. La società segnalata ha agito contro la società succeduta nei rapporti di finanziamento e contro la società che gestiva la Centrale Rischi, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione e il risarcimento dei danni asseritamente patiti per la contrazione del credito da parte di altri finanziatori. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo non provato il danno, perché la segnalazione sarebbe rimasta visibile solo per un breve periodo e non vi era prova che i terzi finanziatori ne avessero avuto conoscenza attraverso l'accesso al sistema. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti, in sintesi: violazione dell'art. 348-bis c.p.c. e delle norme sulle spese per la mancata pronuncia sull'istanza di inammissibilità dell'appello; violazione delle norme processuali sulle prove per la mancata riapertura dell'istruttoria dopo il mutamento di rito e per la ritenuta rinuncia alle prove; violazione delle norme sulle presunzioni e sull'onere probatorio, sostenendo che il nesso causale tra segnalazione e restrizione del credito poteva essere provato per presunzioni semplici e secondo il criterio del 'più probabile che non'; gli ulteriori motivi miravano a censurare l'assorbimento della questione sulla legittimità della segnalazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo, dichiarando assorbiti il quarto, il quinto e il sesto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando correttamente le regole sull'istruttoria e sulla prova del nesso causale/danno, potendo il nesso tra segnalazione e danno essere dimostrato anche per presunzioni e secondo il criterio probabilistico civilistico. La decisione di merito è quindi stata annullata nei punti accolti.
Norme richiamate
la mancata pronuncia espressa sull'istanza di inammissibilità dell'appello è stata ritenuta irrilevante ai fini delle spese, poiché l'eccezione era implicitamente rigettata dalla decisione nel merito.
richiamato in relazione alla regolazione delle spese, ma senza autonomia decisiva rispetto alla soccombenza nel merito.
richiamato in relazione alla regolazione delle spese.
richiamato quale parametro del dedotto vizio di omessa pronuncia.
invocato per contestare la mancata riapertura dell'istruttoria dopo il mutamento di rito.
la Corte ha osservato che nel passaggio dal rito speciale al rito ordinario le prove già acquisite conservano l'efficacia consentita dalle norme ordinarie.
richiamato in relazione alla riproposizione delle istanze istruttorie e alla precisazione delle conclusioni.
richiamato insieme alle norme sulle presunzioni per contestare la valutazione della prova del danno e del nesso causale.
richiamato nel motivo relativo alla decisione sulla ragione più liquida.
richiamato per affermare che il nesso causale poteva essere desunto anche mediante presunzioni.
la Corte ha censurato il mancato corretto uso delle presunzioni semplici da parte del giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio risarcitorio, il nesso di causalità tra la condotta e il danno può essere provato anche mediante presunzioni semplici e secondo il criterio del più probabile che non, senza necessità di una prova diretta o certa dell'accesso al fatto lesivo da parte dei terzi.
- La mera breve durata di una segnalazione non è, da sola, idonea a escludere che essa sia stata conosciuta da soggetti interessati all'affidamento creditizio; occorre valutare complessivamente gli indizi disponibili ai fini del nesso causale.
- In tema di presunzioni, il giudice non può esigere unicamente la dimostrazione diretta del fatto ignoto, se dagli atti emergono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti idonei a sorreggere l'inferenza probabilistica.
- La rinuncia alle prove non può essere desunta in modo meramente automatico dalla mancata riproposizione formale, quando dal complessivo comportamento processuale o da una espressa richiesta finale risulti la persistente volontà di insistere nell'ammissione istruttoria.
- La decisione sulla ragione più liquida è astrattamente ammissibile, ma se la soluzione adottata si fonda su una erronea esclusione della prova del danno o del nesso causale, la statuizione di merito deve essere cassata.
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