Cassazione Penale, Ordinanza n. 03257/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi, proposti con unico atto nell'interesse di due coimputati, investivano la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per concorso in truffa. I ricorrenti contestavano, da un lato, l'affermazione di responsabilità penale di entrambi e, dall'altro, il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. in favore di una delle imputate. Venivano inoltre dedotti censure sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto i primi due motivi generici e non consentiti in sede di legittimità, anche perché, in presenza di doppia conforme, mancava la necessaria correlazione con le ragioni già esaminate dai giudici di merito e le doglianze tendevano a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti privi di specificità e comunque attinenti a scelte discrezionali del giudice di merito, adeguatamente motivate.
Norme richiamate
Richiamato come base del concorso di persone nel reato oggetto di contestazione.
Norma incriminatrice del reato di truffa contestato ai coimputati.
Invocata quale attenuante del concorso di persone, non riconosciuta dai giudici di merito.
La Corte ribadisce che i motivi di ricorso devono essere specifici, a pena di inammissibilità.
Base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso devono essere specifici e correlati alle rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già disattese in appello è inammissibile.
- In presenza di doppia conforme, la censura deve confrontarsi con entrambe le decisioni di merito e non può limitarsi a prospettare una diversa lettura delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una rivalutazione del compendio probatorio, salvo la deduzione di specifici travisamenti decisivi delle emergenze processuali.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all'assenza di elementi positivi, senza necessità di esaminare singolarmente ogni dato dedotto dalle parti.
- La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se sorretta da motivazione manifestamente illogica o carente; un richiamo agli elementi decisivi o formule sintetiche come 'pena congrua' possono essere sufficienti, specie se la pena è inferiore alla media edittale.
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