Sentenza del 27/01/2022 n. 129 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accise - Riduzione accise per fornitura di gasolio da riscaldamento - Preventiva istituzione di deposito contabile presso il sito da cui viene prelevato il prodotto agevolato - Necessità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sull'ammissibilità del rimborso della riduzione delle accise sul gasolio da riscaldamento (legge 448/1998 art. 8, comma 10, lett. c) in presenza di forniture effettuate da soggetto che detiene il prodotto in conto deposito presso un deposito di terzi. L'Amministrazione aveva negato il rimborso sostenendo che l'accesso all'agevolazione richiede la preventiva istituzione di un deposito contabile ai sensi delle disposizioni in materia di accise; la ricorrente sosteneva che, alla luce del D.P.R. 361/1999 e del Telescritto MF prot. 157/1999, il conto deposito o il deposito contabile sono equiparabili ai fini dimostrativi qualora consentano il controllo delle quantità e degli utilizzatori.
La decisione
La Commissione d'Appello ha accolto l'appello della contribuente riformando la sentenza di primo grado. Ha stabilito che la preventiva istituzione di un deposito contabile non è un requisito imprescindibile per ottenere il rimborso: è invece sufficiente che l'amministrazione sia in grado, con i mezzi di prova forniti (es. contratto di conto deposito, registrazioni e documentazione), di verificare effettivamente i presupposti sostanziali dell'agevolazione e le quantità prelevate. Il conto deposito, se idoneo a consentire i controlli, può valere come prova. Sentenza favorevole al contribuente con compensazione delle spese.
Norme richiamate
Legge 23/12/1998 n. 448 art. 8, comma 10, lett. c
Stabilisce il diritto sostanziale alla riduzione dell'accisa per il gasolio da riscaldamento per determinati soggetti/residenti; la sussistenza dei presupposti sostanziali dà diritto al beneficio.
D.P.R. 30.09.1999 n. 361 (art. 1)
Regolamenta le modalità applicative dell'agevolazione ma non contempla espressamente i casi in cui il deposito sia solo luogo di detenzione del prodotto di proprietà di terzi; non preclude perciò, di per sé, l'ammissione al beneficio in tali ipotesi.
Telescritto MF prot. 157 del 20.10.1999
"ai titolari di un deposito contabile o di un conto deposito di cui all'art. 53 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633"; "gli stessi adempimenti previsti per gli esercenti impianti o depositi di oli minerali"; indicazioni su annotazioni sul registro di c/s e registri ex art. 53 con l'indicazione degli utilizzatori e dei singoli quantitativi
Documento amministrativo che ammette la possibilità che titolari di deposito contabile o conto deposito possano accedere all'agevolazione se osservano adempimenti contabili analoghi a quelli degli impianti; fornisce un'equivalenza dimostrativa utile al contribuente.
Risoluzione 3/D del 29.07.2002
Interpretazione amministrativa che in via generale richiedeva l'istituzione di deposito contabile quale requisito per l'accesso all'agevolazione; la Commissione ha ritenuto che tale risoluzione non possa automaticamente impedire l'ammissione del rimborso quando esistano altri mezzi idonei di verifica.
D.lgs. 23/11/1993 n. 404 (art. 67 comma 1)
Prevede il deposito contabile come modalità standard di regolazione contabile per le movimentazioni di prodotti soggetti ad accisa, con funzione di garanzia per la riscossione del tributo; ma non costituisce esclusiva forma di prova qualora siano possibili controlli equivalenti.
D.P.R. 26.10.1972 n. 633 (art. 53)
Disciplina il conto deposito ai fini IVA; il conto deposito può avere rilevanza probatoria ai fini delle verifiche sulle forniture agevolate se le registrazioni sono idonee a mostrare quantità e destinatari.
Legge 02/07/1957 n. 474 e Circolare n. 653 del 16/10/1970
Riferimenti storici alla disciplina del deposito contabile; richiamati a supporto della possibilità che strumenti contabili diversi possano avere valore dimostrativo.
Massime di principio
- Il diritto sostanziale all'agevolazione (riduzione accisa) prevale su rigide interpretazioni procedurali: l'esistenza dei presupposti sostanziali è centrale.
- L'assenza della preventiva istituzione di un deposito contabile non esclude automaticamente l'accesso all'agevolazione se il contribuente fornisce prove alternative idonee a consentire i controlli (registrazioni, contratti, annotazioni).
- Il conto deposito o altri strumenti contabili possono essere considerati equivalenti, ai fini dimostrativi, al deposito contabile previsto per le accise purché consentano la verifica puntuale delle quantità e dei destinatari.
- Le indicazioni/ammonizioni amministrative (risoluzioni, circolari, telescritti) sono rilevanti ma non vincolano in modo assoluto quando, nel caso concreto, sussistano mezzi di prova che permettono all'amministrazione di accertare l'effettiva spettanza del beneficio.
- In presenza di situazioni incerte dal punto di vista normativo, il contribuente dovrebbe documentare rigorosamente le forniture (contratti, registri, annotazioni giornaliere con quantitativi e destinatari) per rendere possibile il controllo amministrativo.
- Il giudizio è caso-specifico: la possibilità che un rapporto contrattuale di esclusiva possa mutare in futuro non è motivo sufficiente per precludere il beneficio riferito a fattispecie già avvenute e comprovate.
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