Cassazione Penale, Ordinanza n. 07142/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 14 gennaio 2025. Il primo ricorrente ha censurato, con un primo motivo, l'omessa motivazione sulla sua affermazione di responsabilità per il reato di rapina, deducendo in sostanza vizi motivazionali ma riproponendo argomenti già esaminati e ritenuti infondati in appello. Con un secondo motivo ha lamentato la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima misura, l'omessa motivazione sull'esclusione della recidiva e sulla quantificazione degli aumenti di pena per continuazione. Il secondo ricorrente ha dedotto, con unico motivo, violazione di legge in relazione alla determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p., contestando la valutazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il primo motivo del primo ricorrente generico e dunque inammissibile, il secondo manifestamente infondato, e il motivo del secondo ricorrente manifestamente infondato, sottolineando che la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e richiede una motivazione sintetica salvo casi di scostamento marcato dalla pena media edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha altresì condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Le censure sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio sono state respinte perché generiche o manifestamente infondate, ritenendosi congrua la motivazione della sentenza impugnata e corretto l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena.
Norme richiamate
È il reato per cui uno dei ricorrenti censura l'affermazione di responsabilità; la Corte non entra nel merito della configurazione del reato ma rileva la genericità del motivo.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dedotte dal ricorrente.
Gli aumenti di pena per continuazione sono stati ritenuti correttamente modulati in relazione alla diversa gravità dei reati satellite.
La graduazione della pena e degli aumenti/diminuzioni per circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito; è sufficiente una motivazione sintetica con richiamo ai criteri legali, salvo pene sensibilmente superiori alla misura media edittale.
Le attenuanti generiche risultano riconosciute in appello e bilanciate in prevalenza sulle aggravanti, con conseguente riduzione della pena.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di questioni già esaminate e confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- La censura sulla determinazione della pena è infondata se il giudice di merito ha dato conto, anche sinteticamente, dei criteri di cui all'art. 133 c.p., salvo che la pena sia irragionevolmente lontana dalla misura media edittale.
- Le doglianze su circostanze non devolute in appello non sono deducibili per la prima volta in cassazione.
- In tema di continuazione, è sufficiente che gli aumenti di pena siano differenziati in funzione della gravità dei singoli reati satellite e che ciò emerga dalla motivazione complessiva della sentenza.
- La mancata specificità del motivo, per difetto di correlazione con la decisione impugnata, integra causa di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07091/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07103/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07108/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07109/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07110/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07111/2026 del 23/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →