Cassazione Civile, Ordinanza n. 36145/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda di manutenzione nel possesso proposta per la realizzazione di un fabbricato sul fondo confinante, ritenuto troppo vicino al confine e tale da precludere luci e vedute. In primo grado la domanda era stata respinta, mentre in appello era stata accolta con ordine di demolizione o arretramento della costruzione e condanna al risarcimento dei danni. I soccombenti in appello proponevano ricorso per cassazione con due motivi: con il primo lamentavano violazione degli artt. 1170, 873 e 875 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che i controinteressati, avendo a loro volta costruito in violazione delle distanze previste dagli strumenti urbanistici, non avrebbero potuto invocare la tutela possessoria e non sarebbero stati titolari di una posizione giuridica tale da pretendere il rispetto di una distanza legale; con il secondo deducevano violazione degli artt. 1170 e 875 c.c. e dell'art. 210 c.p.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, assumendo che, essendo stata manifestata dai prevenienti la volontà di ricollocare l'edificio sul confine eliminando l'arretramento irregolare, non sussistesse alcun diritto a ottenere l'arretramento della costruzione confinante, potendosi i prevenuti avvalere della facoltà di edificare in aderenza. Nelle more del giudizio di legittimità le parti avevano però transatto la lite con atto pubblico, dichiarando di rinunciare al giudizio e di aver regolato anche le spese.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha ritenuto sopravvenuta la cessazione della materia del contendere in conseguenza della transazione intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione. Ha precisato che l'atto transattivo, pur non essendo idoneo di per sé a determinare l'estinzione del processo ex artt. 390 e 391 c.p.c. in mancanza della sottoscrizione del difensore nel giudizio di legittimità, era comunque sufficiente a far venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio. La Corte ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e non ha provveduto sulle spese, poiché le parti avevano già regolato tale profilo nell'accordo transattivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma invocata per denunciare omesso esame di fatti decisivi
richiamato dai ricorrenti in tema di azione di manutenzione nel possesso
richiamato dai ricorrenti in tema di distanze legali tra costruzioni
richiamato dai ricorrenti in tema di edificazione in aderenza e distanze
richiamato dai ricorrenti per censurare la mancata acquisizione/valutazione di elementi istruttori
richiamato per la produzione dell'atto transattivo in cassazione
richiamati per escludere che la transazione potesse, da sola, determinare l'estinzione del processo di legittimità senza la forma richiesta
Massime di principio
- La transazione intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, anche quando non sia formalmente idonea a determinare l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., può comunque comportare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.
- Quando le parti dichiarano nell'accordo transattivo di avere definito ogni reciproca pretesa e di non avere null'altro a pretendere, viene meno l'interesse a coltivare il giudizio di legittimità e la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere.
- Se nell'atto transattivo le parti hanno anche regolato le spese di lite, la Corte può non provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
- In presenza di una sopravvenuta definizione negoziale della controversia, la Corte di cassazione può arrestare l'esame dei motivi senza pronunciarsi sulla loro fondatezza, perché difetta l'attualità dell'interesse all'impugnazione.
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