Cassazione Penale, Sentenza n. 44292/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la restituzione di quattro cani sequestrati il 26/05/2020. Con provvedimento de plano dell'11/04/2024 il giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta di restituzione e, su istanza del PM, disposto la confisca. Con ordinanza del 10/07/2024 il Tribunale di Siena, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. proposta da Monciatti, ritenendo che la confisca disposta de plano non fosse ammissibile in sede esecutiva trattandosi di confisca facoltativa, ma ha dichiarato inammissibili sia l'istanza originaria di restituzione sia quella del PM. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con tre motivi: (1) la mancata revoca formale del provvedimento de plano avrebbe creato una confisca surrettizia; (2) il Tribunale non avrebbe considerato che l'opponente aveva effettivamente impugnato i provvedimenti di vendita fino alla Cassazione; (3) la vendita dei cani durante il processo non preclude il diritto al dissequestro e, in caso di impossibilità di restituzione, il diritto al tantundem (ricavo della vendita).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte fondato. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse: la statuizione di confisca disposta de plano era venuta meno con la decisione sull'opposizione, per cui non sussisteva un interesse a censurarne la mancata revoca formale. Il terzo motivo è stato invece accolto: la Corte ha rilevato che, avendo i cani sido venduti durante il procedimento, il diritto del proprietario può essersi trasferito sul ricavato della vendita e il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accertare se la vendita avesse prodotto un ricavo utile e se tale somma fosse stata devoluta alla cassa delle ammende ai sensi degli artt. 151 e seguenti del DPR n. 115/2002. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto dell'istanza di restituzione e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Siena.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Disciplina l'opposizione in sede di esecuzione; il giudice dell'esecuzione riesamina la materia oggetto del provvedimento de plano e la decisione emessa a seguito dell'opposizione prevale sul precedente provvedimento provvisorio.
Consente al giudice dell'esecuzione di esercitare poteri in materia esecutiva; la giurisprudenza interpretata dalla Corte limita tale potere a disporre la confisca solo quando essa sia obbligatoria per legge, non quando sia facoltativa.
Norma sostanziale del reato per cui il ricorrente è stato condannato (reato contestato al ricorrente).
DPR 30 maggio 2002, n. 115, artt. 151 e ss.
Regolamentano la devoluzione alla cassa delle ammende delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati; il giudice deve verificare se il ricavato sia stato devoluto per inerzia del proprietario, con conseguente perdita della possibilità di ottenere il tantundem.
Massime di principio
- La confisca facoltativa non può essere disposta dal giudice dell'esecuzione in sede esecutiva; può essere disposta solo dal giudice che pronuncia la condanna.
- Un provvedimento de plano emesso dal giudice dell'esecuzione ha efficacia provvisoria e può essere eliminato dalla decisione resa sull'opposizione ex art. 667, comma 4: non è sempre necessaria una formale revoca perché la statuizione sia considerata caduca.
- La vendita del bene sequestrato nel corso del processo trasferisce il diritto del proprietario non necessariamente sulla stessa cosa, ma sul ricavato della vendita: se la restituzione materiale è impossibile, l'interessato può avere diritto al tantundem.
- Il giudice dell'esecuzione, prima di respingere un'istanza di restituzione per effetto della vendita, deve accertare se la vendita ha prodotto un ricavo e verificare la situazione del ricavato (se conservato, devoluto alla cassa delle ammende, ecc.).
- Se il proprietario non ha esercitato i rimedi disponibili contro la vendita o se il ricavato è stato devoluto per inerzia, ciò può incidere concretamente sul contenuto del diritto di restituzione, ma non elimina automaticamente il diritto ad ottenere l'equivalente economico ove dovuto.
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