Cassazione Penale, Ordinanza n. 21453/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato/inammissibile, rilevando che i motivi erano generici e non si confrontavano con la sentenza d'appello. Conseguentemente ha confermato la decisione di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Dalla motivazione emerge che la Corte di cassazione ha ritenuto i motivi di ricorso del tutto generici e aspecifici: non indicavano puntualmente le ragioni di fatto e di diritto della doglianza e non si confrontavano con le argomentazioni della sentenza impugnata. Per questo il ricorso è stato qualificato come manifestamente inammissibile; la sentenza sottolinea anche che la decisione di merito era sorretta da una motivazione appropriata, basata su significative acquisizioni probatorie e priva di vizi logico-giuridici.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato in materia di stupefacenti.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
I motivi di ricorso sono stati ritenuti manifestamente inammissibili perché generici e aspecifici, privi di specifica critica alla sentenza impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: occorre indicare in modo puntuale gli errori di fatto o di diritto della decisione impugnata e confrontarsi con la sua motivazione.
- La riproposizione di censure generiche o non correlate alla ratio decidendi della sentenza di merito integra inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione coerente e basata su acquisizioni probatorie significative, la cassazione non può essere utilizzata per una mera rivalutazione del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in linea di principio, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., salvo ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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