Cassazione Penale, Sentenza n. 13087/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso proposto dal difensore del legale rappresentante della Sea Rent S.r.l. avverso l'ordinanza che aveva confermato il decreto del GIP di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di un'imbarcazione Pershing 54 (modello Shadow II). L'unico motivo dedotto era la presunta violazione degli artt. 322-ter c.p. e 12-bis d.lgs. n. 74/2000. Successivamente il ricorrente ha depositato rinuncia all'impugnazione, senza indicare le ragioni della rinuncia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per effetto della rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 500, determinata equitativamente, in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., precisando che non sussistono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma citata come motivo di impugnazione relativo ai delitti tributari; tuttavia la Corte non è entrata nel merito della sua applicazione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia.
art. 12-bis d.lgs. 74/2000
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione a profili di responsabilità tributaria e confisca per equivalente; la Corte non ha valutato l'interpretazione sostanziale della norma a causa della rinuncia all'impugnazione.
art. 591, lett. d) cod. proc. pen.
Norma che prevede l'inammissibilità del ricorso quando il ricorrente rinuncia all'impugnazione; la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibile il ricorso.
Norma che consente alla Corte di condannare il ricorrente alle spese e all'applicazione di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità, applicata qui per irrogare la sanzione equitativamente (euro 500).
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione in Cassazione determina, ai sensi dell'art. 591 lett. d) c.p.p., l'inammissibilità del ricorso e impedisce che la Corte entri nel merito delle questioni sostanziali sollevate.
- In caso di rinuncia il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte può comunque valutare se la rinuncia sia stata effettuata in modo tale da escludere colpa grave nella proposizione dell'impugnazione.
- La mera rinuncia senza motivazione è sufficiente a determinare l'inammissibilità: chi intende preservare questioni di merito deve invece proseguire con l'impugnazione o fornire elementi che giustifichino il ritiro.
- Quando il procedimento riguarda misure reali (sequestro preventivo e confisca per equivalente), l'eventuale rinuncia in sede di impugnazione lascia intatte le decisioni di merito già adottate nei gradi precedenti, salvo diversa azione processuale o rimedi esperibili.
- Se si ritiene che vi siano profili sostanziali di illegittimità (es. errata applicazione di norme tributarie o requisiti del sequestro), è preferibile proseguire nel giudizio di cassazione piuttosto che rinunciare, perché la rinuncia impedisce ogni pronuncia sulla correttezza dell'atto impugnato.
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