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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28773/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato già condannato in appello per estorsione aggravata in concorso, in un contesto in cui, secondo la ricostruzione di merito richiamata dalla Corte, gli agenti avrebbero posto in essere condotte violente e minacciose nei confronti del gestore di un esercizio commerciale, ottenendo consumazioni senza pagarle. Il ricorso straordinario per cassazione deduceva un preteso errore di fatto della precedente decisione di legittimità, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe omesso di esaminare specifiche censure: a) l'insussistenza del contributo causale dell'imputato, che sarebbe smentita dai filmati di videosorveglianza; b) l'erronea qualificazione giuridica dei fatti come estorsione ex art. 629 c.p., invece che come diversa fattispecie, anche perché la persona offesa avrebbe riferito di non aver percepito una pretesa minacciosa; c) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., in ragione dell'occasionalità della condotta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non denunciassero un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., ma mirassero in realtà a contestare la motivazione e la valutazione del materiale probatorio e giuridico, quindi con censure estranee al perimetro del rimedio straordinario. La sentenza ha inoltre ribadito che il motivo sul concorso di persone era già stato esaminato e che i filmati erano stati considerati; ha confermato la correttezza della qualificazione in termini di estorsione, essendo stato conseguito un profitto ingiusto mediante mancato pagamento delle consumazioni; ha infine ritenuto non censurabile il diniego della particolare tenuità del fatto, motivato dalla gravità e violenza delle modalità esecutive e dai danni cagionati. Conseguono le spese processuali e la sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il rimedio straordinario è ammissibile solo per un errore di fatto percettivo della Corte di cassazione, dovuto a svista o equivoco nella lettura degli atti interni, quando l'errore abbia inciso sul processo decisionale conducendo a una decisione diversa; non è utilizzabile per censurare valutazioni o errori di diritto.

  • art. 629 c.p.

    La condotta di chi usa violenza o minaccia per ottenere consumazioni da un esercizio commerciale senza pagarne il corrispettivo integra estorsione, poiché vi è profitto ingiusto e danno del soggetto coartato, anche se il profitto è esiguo.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva che non si esaurisce nella sola assenza di abitualità; possono legittimamente escluderla le modalità particolarmente gravi e violente della condotta e la gravità dei danni causati.

  • art. 625-bis c.p.p.

    L'errore deve essere percettivo e non valutativo; se la doglianza investe la motivazione o la qualificazione giuridica, il rimedio è inammissibile.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è esperibile solo quando la Corte di cassazione sia incorsa in una svista percettiva su atti o risultanze già presenti nel giudizio di legittimità, non quando si contestino apprezzamenti probatori, ricostruzioni fattuali o qualificazioni giuridiche.
  • Non sussiste errore di fatto se la decisione impugnata abbia comunque preso in considerazione il motivo dedotto, anche sinteticamente: in tal caso l'eventuale doglianza riguarda semmai la valutazione compiuta dalla Corte, non un'omissione percettiva.
  • Integra il delitto di estorsione la condotta di chi, mediante violenza o minaccia, costringe il gestore di un pubblico esercizio a fornire beni o prestazioni senza pagamento, poiché si realizza un profitto ingiusto con corrispondente danno patrimoniale, anche di modesta entità.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta sulla sola base dell'occasionalità della condotta o dell'assenza di abitualità, dovendo il giudice valutare anche modalità della condotta, intensità del dolo, gravità dell'offesa e conseguenze dannose.
  • In sede di controllo sulla motivazione, il giudice di legittimità può ritenere immune da censure la valutazione di merito che abbia esaminato le prove rilevanti, incluse quelle video, quando la doglianza si limiti a proporre una diversa lettura del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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