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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29455/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la prescrizione di contributi previdenziali dovuti per attività professionale svolta nell’anno 2009 e riferiti all’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, l. n. 335/1995. Il Tribunale aveva dichiarato prescritta la pretesa contributiva; la Corte d’appello di Palermo aveva confermato, ritenendo che il termine di prescrizione decorresse dalla scadenza ordinaria del 16 giugno 2010 e quindi fosse maturato quando l’INPS aveva inoltrato la richiesta di pagamento (30 giugno 2015). La Corte territoriale aveva inoltre escluso la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c., osservando che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non dimostrava, da sola, la volontà dolosa di occultare il debito previdenziale. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell’art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, dell’art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell’art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e del d.P.C.M. 10 giugno 2010, sostenendo che il termine di pagamento dei contributi era stato differito al 6 luglio 2010 per i soggetti interessati dagli studi di settore e che tale differimento spostava in avanti anche il dies a quo della prescrizione; ha inoltre insistito sulla sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la decisione d’appello nella parte in cui aveva fatto decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010, senza considerare il differimento del termine di versamento al 6 luglio 2010 previsto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 per i contribuenti che esercitano attività economiche soggette agli studi di settore e che rientrano nei relativi limiti di ricavi/compensi. La Corte ha ribadito che la prescrizione dei contributi alla Gestione separata decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati e che, nel caso concreto, il termine era prorogato senza maggiorazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    disciplina l’iscrizione alla Gestione separata e i contributi dovuti dal professionista; la controversia concerne la decorrenza della prescrizione del credito contributivo collegato a tale gestione.

  • art. 2935 c.c.

    la decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, qui individuato nel termine di scadenza del versamento contributivo.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    la sospensione per occultamento doloso non è stata ritenuta dimostrata dalla sola mancata compilazione del quadro RR, ma la Corte di cassazione decide l’accoglimento sul diverso profilo del dies a quo.

  • art. 18 d.lgs. n. 241/1997

    prevede che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi agli enti previdenziali siano effettuati negli stessi termini previsti per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

  • art. 17 d.P.R. n. 435/2001

    richiamato quale fonte dei termini di versamento correlati alla dichiarazione dei redditi.

  • d.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1

    ha differito al 6 luglio 2010, senza maggiorazione, il termine di versamento per i contribuenti interessati dagli studi di settore; tale proroga rileva anche ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva.

  • art. 55 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827

    "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"

    la prescrizione dei contributi obbligatori decorre dal momento in cui essi avrebbero dovuto essere pagati.

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dal giorno di effettiva scadenza del pagamento del contributo, non dalla mera data ordinaria di scadenza se questa sia stata validamente prorogata da una norma o da un provvedimento generale.
  • Quando il termine di versamento è differito senza maggiorazione, il dies a quo della prescrizione si sposta al nuovo termine prorogato; la successiva finestra di pagamento con maggiorazione non incide sulla scadenza utile ai fini prescrizionali perché presuppone che il debito sia già scaduto.
  • Il giudice deve individuare d’ufficio la corretta decorrenza della prescrizione sulla base del quadro normativo applicabile, senza restare vincolato alle sole allegazioni delle parti.
  • Nei crediti contributivi connessi a redditi dichiarati, la dichiarazione fiscale ha natura meramente dichiarativa e non costituisce di per sé il presupposto del credito; ciò che rileva è il termine legale di pagamento del contributo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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