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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00325/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (trasgressori)

La controversia

La controversia nasce da quattro ordinanze-ingiunzione emesse da un comune per il superamento dei limiti sonori durante una serata di musica di supporto a un bar gestito da una società di persone. Le sanzioni erano state irrogate sia a ciascun socio amministratore sia alla società, assumendo che i soci, quali legali rappresentanti, fossero responsabili dell’illecito anche per omesso controllo e mancata adozione di accorgimenti tecnici. In primo grado le opposizioni erano state respinte; in appello il rigetto era stato confermato. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 3 e 5 L. 689/1981, sostenendo che la responsabilità amministrativa non poteva essere automaticamente riferita ai soci-amministratori senza accertare chi avesse materialmente posto in essere la condotta e quale fosse il contributo causale di ciascuno; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la mancata presenza dei soci sul posto sarebbe stata allegata e non contestata; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. quanto alla prova che il microfono usato per i rilievi fosse dotato di cuffia antivento; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. sulla medesima questione tecnica.

La decisione

La Corte di cassazione ha escluso l’improcedibilità del ricorso, rilevando che l’indicazione iniziale circa la notificazione della sentenza impugnata era superata da successive affermazioni nel ricorso stesso, che ne attestavano invece la mancata notifica. Ha poi rigettato il terzo e il quarto motivo, ritenendo infondate le censure sulla prova della cuffia antivento e sulla motivazione della sentenza d’appello, perché il giudice di merito aveva valutato il rapporto di prova e non aveva violato le regole sull’onere della prova né reso una motivazione meramente apparente. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che, in materia di sanzioni amministrative, la responsabilità è personale e non può essere automaticamente imputata a tutti i soci amministratori per il solo fatto della carica, specie quando l’illecito ha struttura commissiva; è necessario accertare la concreta condotta attiva o omissiva di ciascuno e l’eventuale concorso causale o morale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 689/1981

    La responsabilità per l’illecito amministrativo è personale e richiede che la violazione sia riferibile alla persona fisica che ha posto in essere la condotta costitutiva dell’illecito.

  • art. 5 L. 689/1981

    Il concorso di persone presuppone un contributo causale alla consumazione dell’illecito, anche sul piano psichico, e non può essere affermato in via automatica per la sola qualità di amministratore.

  • art. 6, comma 3, L. 689/1981

    Per gli illeciti commessi dal rappresentante di società, la responsabilità per l’illecito grava sull’autore persona fisica, mentre l’ente resta solidalmente obbligato al pagamento della sanzione.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri officiosi; non basta contestare il diverso apprezzamento delle prove dedotte.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice di merito può valutare liberamente gli elementi probatori acquisiti e attribuire loro il convincimento che ritiene, attività non sindacabile in cassazione se non nei limiti di legge.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione riguarda soltanto l’erronea distribuzione dell’onere della prova tra fatti costitutivi ed eccezioni, non il giudizio di attendibilità o sufficienza della prova.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per motivazione si configura solo se la motivazione è mancante, meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non per mera insufficienza argomentativa.

  • art. 360 c.p.c.

    c.1 n. 3; c.1 n. 4; c.1 n. 5

    La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità sulle violazioni di legge, sui vizi processuali e sulla motivazione, distinguendo tra errori di diritto, errori processuali e motivazione solo apparente.

  • art. 369 c.p.c.

    La mancanza della relata di notificazione rileva ai fini dell’improcedibilità solo se la parte abbia dichiarato l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata e tale dichiarazione non sia smentita o corretta nello stesso ricorso.

  • art. 325 c.p.c.

    È richiamato quale termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.

  • art. 384 c.p.c.

    La cassazione con rinvio è disposta per consentire al giudice di merito di riesaminare la controversia applicando i principi di diritto enunciati.

  • art. 385 c.p.c.

    Il giudice di rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 2291 c.c.

    È evocato dalla sentenza d’appello, ma la Cassazione chiarisce che la disciplina della responsabilità per le obbligazioni sociali non vale a fondare automaticamente la responsabilità amministrativa dei soci.

  • art. 2298 c.c.

    È richiamato dalla sentenza d’appello in relazione ai poteri/doveri dei rappresentanti della società, ma non basta da solo ad affermare la responsabilità per l’illecito amministrativo.

  • art. 2295 c.c.

    È richiamato nel ragionamento della Corte come norma che attribuisce i poteri di amministrazione nelle società di persone, rilevante solo ove l’omissione sia effettivamente riferibile ai soci amministratori.

  • art. 10, comma 3, L. 447/1995

    È la base legale della sanzione amministrativa per la violazione dei limiti in materia di inquinamento acustico.

  • art. 13 regolamento comunale

    È la norma regolamentare che, insieme alla legge statale, sanziona il superamento dei limiti di rumorosità.

  • art. 3 tab. 1 cat. 4 regolamento comunale

    Individua il limite in facciata il cui superamento ha dato origine alla contestazione.

  • D.M. 16 marzo 1998

    È il decreto tecnico richiamato per le modalità di misurazione del rumore e per l’uso della cuffia antivento sul microfono e per il contenuto del rapporto di prova.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative vige il principio di personalità della responsabilità: l’illecito va riferito alla persona fisica che ha posto in essere la condotta tipica, non potendo la sola qualità di socio amministratore fondare automaticamente la sanzione.
  • Quando l’illecito amministrativo ha struttura commissiva, per imputarlo a più soggetti è necessario accertare la specifica condotta attiva di ciascuno o un effettivo concorso causale o morale; il mero dovere di vigilanza non basta di per sé.
  • Il concorso di persone nell’illecito amministrativo richiede un contributo causale alla consumazione dell’illecito, anche solo sul piano psichico, e non può essere desunto in via presuntiva dalla sola posizione societaria.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice altera la regola di riparto dell’onere della prova; non ricorre quando il giudice valuta diversamente gli elementi istruttori già acquisiti.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non coincide con la mera contestazione dell’apprezzamento delle prove da parte del giudice, ma solo con la decisione fondata su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio oltre i poteri consentiti.
  • La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; la semplice sinteticità o insufficienza dell’argomentazione non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione nei limiti dell’art. 132 c.p.c.
  • L’erronea indicazione iniziale nel ricorso circa la notificazione della sentenza non comporta improcedibilità se, nel medesimo atto, la parte corregge chiaramente l’errore materiale e dichiara invece che la sentenza non è stata notificata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoAzienda
RamiProcesso civileObbligazioniCommercialeResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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