Ordinanza n. 866/2026 - Lecce, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero della Difesa che ha negato la dipendenza da causa di servizio della scoliosi lombare destra convessa e la concessione dell’equo indennizzo, unitamente al parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio
Esito
La controversia
Il ricorrente, già arruolato nella Marina Militare e impiegato in mansioni operative, ha contestato il diniego ministeriale sostenendo che la scoliosi lombare destra convessa fosse causalmente o concausalmente riconducibile alle gravose condizioni di servizio, consistite in addestramento fisico intenso, marce prolungate in assetto da combattimento con equipaggiamento pesante, trasporto di armi e apparati radio, esposizione a vibrazioni e partecipazione a missioni all’estero. Ha dedotto: I) violazione ed elusione del giudicato amministrativo, motivazione manifestamente errata, illogicità manifesta e travisamento dei fatti, poiché il nuovo parere del Comitato di Verifica sarebbe rimasto privo di adeguata considerazione delle condizioni concrete di servizio nonostante due precedenti sentenze del TAR avessero annullato i dinieghi per difetto di motivazione; II) violazione dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, in combinato disposto con il d.P.R. n. 461/2001, travisamento e omessa valutazione dei fatti e irragionevolezza manifesta. Il Comitato aveva ritenuto la patologia riconducibile a fattori costituzionali o idiopatici, escludendo che il servizio potesse averne determinato l’insorgenza o influenzato il decorso, pur riconoscendo come plausibile che i sovraccarichi avessero determinato la sintomatologia dolorosa su un rachide già patologico.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Rilevato che la verificazione disposta ai sensi dell’art. 66 c.p.a. non era stata eseguita nonostante plurime ordinanze istruttorie e la rituale comunicazione al verificatore, ha ritenuto indispensabile rinnovare ulteriormente l’incombente per accertare, sul piano causale o concausale, il rapporto tra la scoliosi e i fattori di rischio specifici connessi al servizio militare. Ha assegnato al verificatore un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. Il Tribunale ha avvertito che, in caso di ulteriore inadempimento, avrebbe trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi per la valutazione della possibile sussistenza dei reati indicati in motivazione e avrebbe potuto disporre l’accompagnamento coattivo per l’espletamento della verificazione. Ha ricordato l’obbligo del professionista nominato dal giudice di prestare il proprio ufficio e svolgere il mandato, precisando che il rifiuto o l’abbandono ingiustificato dell’incarico possono integrare reato. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 21 aprile 2027, con sospensione di ogni pronuncia sul merito.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata dal ricorrente quale base normativa della pretesa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
È richiamato dal ricorrente in combinato disposto con l’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973 nell’ambito della disciplina del procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
È la base processuale del potere del giudice di disporre la verificazione necessaria per accertare i profili tecnici e causali rilevanti ai fini della decisione.
È indicato tra le fattispecie penali la cui eventuale sussistenza potrebbe essere valutata in caso di persistente mancato adempimento dell’incarico di verificatore.
Il TAR richiama la norma per affermare che il rifiuto o l’abbandono ingiustificato dell’incarico conferito dal giudice possono costituire reato.
È indicato tra le fattispecie penali suscettibili di valutazione in caso di ulteriore inosservanza degli obblighi derivanti dalle ordinanze istruttorie.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, in ragione della natura sanitaria dei dati trattati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando la decisione dipende da un accertamento tecnico causale o concausale, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. e rinnovarla qualora l’incombente non sia stato eseguito e risulti ancora indispensabile per la decisione.
- Il verificatore nominato dal giudice ha l’obbligo di prestare il proprio ufficio e di svolgere il mandato conferito; il mancato adempimento ingiustificato, anche dopo la concessione di ulteriori termini, può comportare la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria e l’adozione di misure volte ad assicurare l’esecuzione dell’incombente.
- La mancata esecuzione della verificazione tecnica indispensabile impedisce al giudice di definire il merito della controversia e giustifica il rinvio della trattazione con sospensione di ogni pronuncia sul merito.
- In una controversia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, l’accertamento tecnico può riguardare non soltanto l’origine della patologia, ma anche l’eventuale incidenza causale o concausale delle specifiche condizioni di servizio sul decorso o sull’aggravamento della stessa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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