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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00249/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta di liquidazione delle spese delle parti civili, ritenendo tardivo il deposito della memoria/conclusioni in cassazione e quindi non formabile il contraddittorio sul punto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti avverso una sentenza di condanna resa in appello per truffa. Il primo ricorrente contestava la motivazione della responsabilità ex art. 640, commi 1 e 2, n. 2-bis, c.p., deducendo sostanzialmente che gli elementi valorizzati dalla corte territoriale non dimostrassero la riferibilità della carta Postepay usata nella frode all'imputato; inoltre censurava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la pena ritenuta eccessiva. Il secondo ricorrente contestava la motivazione di responsabilità per truffa, ma la Corte rileva che il motivo era generico, perché non confrontato in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la doglianza sull'insussistenza degli elementi costitutivi del reato era poi una mera riproposizione delle censure già respinte in appello, con richiamo alla breve distanza temporale tra attivazione della carta e utilizzo fraudolento quale riscontro della riferibilità della condotta; anche la censura sulla pena è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata, perché la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da congrua motivazione, come nel caso concreto. La Corte ha inoltre affrontato la richiesta di liquidazione delle spese delle parti civili, rigettandola per tardività del deposito delle conclusioni/memoria in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La Corte considera corretta la motivazione di merito sulla responsabilità per truffa e ritiene non specifiche o meramente ripetitive le censure che contestano la riconducibilità della condotta all'imputato.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve contenere specifiche ragioni di critica alla sentenza impugnata; se è generico o indeterminato, il giudice di legittimità non può esercitare il sindacato richiesto.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve però muoversi entro i criteri legali.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena deve essere correlata ai parametri di gravità del fatto e personalità del reo, e la motivazione è sufficiente se richiama elementi pertinenti come gravità del fatto, precedenti specifici e danno arrecato.

  • Sez. 7, Ordinanza n. 23092 del 18/02/2015, Rv. 263641-01

    Il mancato tempestivo deposito delle conclusioni della parte civile in cassazione impedisce la formazione del contraddittorio sulla liquidazione delle spese, con conseguente impossibilità di liquidarle.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi in modo critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Un motivo di impugnazione è generico quando non indica con precisione gli elementi fattuali o logici posti a base della censura, impedendo al giudice di legittimità di individuare l'effettivo oggetto del sindacato.
  • Le contestazioni sulla dosimetria della pena sono, in linea di principio, non sindacabili in cassazione se la motivazione del giudice di merito dà conto in modo non illogico degli elementi considerati ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
  • Ai fini della responsabilità per truffa, il giudice di merito può valorizzare elementi indiziari e riscontri temporali che rendano plausibile la riferibilità della condotta all'imputato, e la loro valutazione non può essere sostituita in sede di legittimità da una diversa lettura del fatto.
  • Nel giudizio di cassazione, la liquidazione delle spese della parte civile presuppone il tempestivo deposito delle conclusioni o della richiesta, poiché altrimenti non si forma il contraddittorio sul relativo tema decisorio.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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