Sentenza n. 138/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di DASPO n. RCPQ00/-OMISSIS- adottato dal Questore di Reggio Calabria l'-OMISSIS- e notificato in data 10 gennaio 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di DASPO quinquennale, accompagnato dall'obbligo di comparizione e firma, adottato dal Questore di Reggio Calabria
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO disposto in relazione a un episodio verificatosi durante una partita di calcio, nel quale egli era entrato in campo e aveva colpito con un pugno, sia pure di striscio, un calciatore della squadra avversaria durante i festeggiamenti per una rete. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 7, 8 e 10 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo l'assenza di ragioni di urgenza. Ha contestato, inoltre, la violazione dell'art. 6 l. n. 401/1989, dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 16 Cost., nonché carenza di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta, insussistenza della pericolosità sociale e violazione della proporzionalità, negando la natura violenta e pericolosa della condotta e sostenendo che il calciatore avesse soltanto perso momentaneamente l'equilibrio senza riportare lesioni. Ha infine dedotto la violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 l. n. 241/1990, censurando la durata quinquennale del DASPO e dell'obbligo di firma come sproporzionata rispetto alla gravità dell'episodio. La parte relativa all'obbligo di comparizione e firma è stata esaminata anche sotto il profilo del riparto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione la parte del ricorso relativa alla prescrizione dell'obbligo di comparizione e firma previsto dall'art. 6, comma 2, l. n. 401/1989, ritenendo competente il giudice ordinario e precisando che la domanda può essere riproposta ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Nel merito residuo ha rigettato il ricorso. Ha escluso la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, poiché il DASPO è una misura preventiva di pubblica sicurezza, caratterizzata da esigenze di celerità e finalizzata a prevenire ulteriori turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica. Ha ritenuto adeguata la motivazione del provvedimento e sufficiente la documentazione istruttoria, costituita dalla relazione di servizio, da documentazione fotografica e video e dal referto arbitrale. Tali elementi attestavano l'ingresso del ricorrente sul terreno di gioco e il pugno sferrato a un calciatore avversario, che era caduto a terra; la stessa ammissione del ricorrente circa la perdita di equilibrio confermava la sostanziale gravità del fatto. Il giudice ha affermato che il DASPO, quale misura preventiva, non richiede la commissione di un reato né una lesione fisica effettiva, essendo sufficiente una condotta violenta o comunque idonea a porre in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica. Nel caso concreto, la condotta dimostrava l'assenza di affidabilità del soggetto rispetto al mantenimento di comportamenti non pericolosi in future manifestazioni sportive. La durata della misura è stata ritenuta proporzionata in ragione della gravità del comportamento, dell'assenza di provocazioni o giustificazioni, del contesto dell'episodio e del ruolo del ricorrente quale dirigente della squadra. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, l. n. 401/1989
Il DASPO può essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulti aver tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.
La misura è preventiva e può essere adottata dal Questore in presenza di una condotta violenta o comunque pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica; non occorre l'accertamento di un reato né la produzione di una lesione effettiva, essendo sufficiente il pericolo di lesione.
art. 6, comma 2, l. n. 401/1989
La prescrizione dell'obbligo di comparizione e firma rientra nella competenza del giudice ordinario, non nella giurisdizione amministrativa.
artt. 7, 8 e 10 l. n. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'adozione del DASPO, in ragione delle esigenze di celerità connaturate alla sua funzione preventiva di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Il DASPO deve essere adeguatamente motivato, ma nel caso concreto la motivazione risultava sorretta dalla documentazione istruttoria e coerente con la gravità della condotta.
La domanda relativa al profilo devoluto al giudice ordinario può essere riproposta davanti a quest'ultimo con gli effetti previsti dalla norma sulla translatio iudicii.
Massime di principio
- Il DASPO è una misura preventiva di pubblica sicurezza e presuppone una situazione di pericolosità sociale, non necessariamente la commissione di un reato o la verificazione di una lesione fisica effettiva; è sufficiente una condotta violenta o comunque idonea a porre in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica durante o in occasione di una manifestazione sportiva.
- Nell'adozione del DASPO può essere omessa la comunicazione di avvio del procedimento, poiché le esigenze di celerità e urgenza proprie della funzione preventiva della misura sono incompatibili con il previo coinvolgimento procedimentale del destinatario.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione di pericolosità compiuta dal Questore è circoscritto ai casi di illogicità, irragionevolezza o erroneità dei presupposti di fatto, considerata l'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza.
- La proporzionalità della durata del DASPO deve essere valutata in relazione alla gravità complessiva della condotta, alle circostanze concrete dell'episodio, all'assenza di provocazioni o giustificazioni e al ruolo rivestito dal destinatario nel contesto sportivo.
- La prescrizione dell'obbligo di comparizione e firma prevista dall'art. 6, comma 2, l. n. 401/1989 appartiene alla competenza del giudice ordinario; la relativa contestazione è inammissibile davanti al giudice amministrativo per difetto di giurisdizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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