Sentenza del 25/06/2019 n. 16946 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
G. s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane e confermato l'avviso di accertamento. Ha dedotto, da un lato, l'omessa pronuncia sul merito della pretesa fiscale, con violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 354 c.p.c.; dall'altro, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. L'Agenzia ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso, sostenendo che il termine decorresse dal deposito della sentenza e non dalla successiva ordinanza di correzione dell'errore materiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo. La sentenza impugnata era stata depositata il 20 giugno 2014 e il termine massimo di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale, era scaduto il 4 febbraio 2015; il ricorso era stato notificato il 18 maggio 2015. La correzione materiale del 19 novembre 2014 riguardava esclusivamente l'indirizzo della sede legale della società e non aveva inciso sul contenuto sostanziale della decisione né creato dubbi sull'identificazione della parte. Pertanto, non era applicabile l'art. 288, ultimo comma, c.p.c. per riaprire o prorogare il termine d'impugnazione. G. s.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per lamentare l'omessa pronuncia sul merito della pretesa fiscale; la Corte non ha esaminato il motivo perché ha dichiarato preliminarmente inammissibile il ricorso per tardività.
Art. 327 c.p.c.
Prevede il termine massimo per impugnare la sentenza. Nel caso concreto il termine di sei mesi, calcolato dal deposito della sentenza e considerando la sospensione feriale, era già scaduto prima della proposizione del ricorso.
Art. 288, ultimo comma, c.p.c.
Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione.
La disposizione consente di far decorrere un nuovo termine dalla notificazione dell'ordinanza solo quando la correzione faccia emergere errori decisori prima non percepibili, generi un obiettivo dubbio sul contenuto della decisione o realizzi sostanzialmente una riforma della sentenza. Non si applica alle semplici rettifiche materiali, chiaramente irrilevanti rispetto alla decisione.
Artt. 287 e 288 c.p.c.
Disciplinano la correzione degli errori materiali. Il potere correttivo non può essere utilizzato per modificare surrettiziamente il contenuto sostanziale della sentenza né, di regola, per riaprire i termini d'impugnazione.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi, tra l'altro, alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e ai vizi processuali; tali censure non sono state esaminate per l'inammissibilità del ricorso.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Riguarda il vizio motivazionale denunciato dalla ricorrente, ma non esaminato dalla Corte perché il ricorso era tardivo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Impone, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, quando ne sussistono i presupposti.
Massime di principio
- La correzione di un mero errore materiale, come un indirizzo errato ma non ambiguo nell'identificazione della parte, non riapre né proroga il termine per impugnare la sentenza.
- Il termine per l'impugnazione decorre normalmente dal deposito o dalla notificazione della sentenza secondo le regole applicabili, e non dalla successiva correzione materiale.
- Un nuovo termine collegato all'ordinanza di correzione può operare solo quando la correzione incida sul contenuto sostanziale della decisione, faccia emergere un errore decisorio prima occulto o determini un concreto dubbio sull'oggetto del giudicato.
- Prima di discutere il merito dei motivi di ricorso è essenziale verificare la tempestività dell'impugnazione, poiché la tardività comporta l'inammissibilità senza esame delle censure.
- La parte che propone un ricorso tardivo può essere condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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