Sentenza n. 1166/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Note comunali di determinazione della compartecipazione al costo della retta RSD per gli anni 2025 e 2026, nonché atti regolamentari e deliberativi presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (familiare e amministratore di sostegno)
Prevale il privato
La controversia
La persona con disabilità, totalmente e permanentemente invalida e sottoposta ad amministrazione di sostegno, era ospitata presso una residenza sociosanitaria per disabili. La sorella, agendo in proprio e quale amministratore di sostegno, ha impugnato le determinazioni con cui il Comune aveva posto a carico dell’utente euro 18.000 annui e a carico della sua “famiglia” ulteriori somme, pari a euro 3.716 per il 2025 e a euro 4.296,16 per il 2026. Sono stati dedotti: violazione della disciplina statale e regionale sull’ISEE e della normativa sui servizi sociali e sociosanitari; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; incompetenza; difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà, illogicità, sviamento e disparità di trattamento. In particolare, si è sostenuto che il Comune avesse utilizzato l’ISEE soltanto come soglia di accesso, determinando poi la compartecipazione sulla base di criteri autonomi e non conformi alla disciplina statale; che fossero stati considerati trattamenti assistenziali esclusi dal reddito ISEE; e che fossero stati impropriamente coinvolti nella contribuzione familiari diversi dal coniuge e dai figli, nonostante il beneficiario fosse maggiorenne, non coniugato e senza figli.
La decisione
Il TAR ha riconosciuto la legittimazione della sorella a ricorrere in proprio, poiché gli atti impugnati ponevano direttamente a suo carico oneri economici quale appartenente alla categoria della “famiglia”. Ha respinto la censura di incompetenza, ritenendo che l’eventuale indeterminatezza dei criteri potesse integrare, al più, un vizio dell’atto per eccesso di potere e non un difetto di competenza. Ha inoltre respinto le censure rivolte all’Allegato 1 del Regolamento d’Ambito e alla delibera comunale di recepimento, interpretandoli in conformità alla disciplina ISEE: la quota sociale deve essere determinata sulla base del progetto individualizzato, mentre il quantum autonomamente sostenibile dall’utente deve essere calcolato secondo il D.P.C.M. 159/2013. Anche la delibera tariffaria è stata ritenuta legittima se interpretata in questo senso. Sono state invece annullate le note applicative relative al 2025 e al 2026. Il Comune aveva imposto somme eccedenti l’ISEE dell’utente, pari a euro 4.759,53 per il 2025 e a euro 5.088,67 per il 2026, e aveva posto oneri a carico della “famiglia”, sebbene il beneficiario non avesse coniuge né figli. Il TAR ha affermato che, per le prestazioni sociosanitarie residenziali, l’ISEE dell’utente costituisce un limite invalicabile della compartecipazione e che non possono essere considerati altri familiari. Il Comune dovrà quindi rideterminare le quote per entrambe le annualità, senza porre a carico dell’utente importi eccedenti il rispettivo ISEE. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 3.000,00 per spese di lite, mentre le spese nei confronti dell’ente gestore sono state compensate.
Norme richiamate
Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica
Il Comune di residenza è tenuto a farsi carico dell’eventuale integrazione economica della retta residenziale.
Ai fini dell’accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
Il riferimento deve oggi intendersi alla disciplina ISEE introdotta dal D.P.C.M. 159/2013.
La determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni
L’ISEE deve essere utilizzato non solo per l’accesso, ma anche per determinare il livello di compartecipazione al costo delle prestazioni.
Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età, l’ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2
Per le prestazioni sociosanitarie residenziali rivolte a maggiorenni, il nucleo rilevante comprende il beneficiario, il coniuge e i figli secondo le regole previste, non altri familiari.
art. 2-sexies, comma 1, d.l. 42/2016, convertito dalla l. 89/2016
Sono esclusi dal reddito disponibile ... i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari ... percepiti ... in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell’IRPEF
I trattamenti assistenziali e indennitari esenti ai fini IRPEF e percepiti in ragione della disabilità non possono essere computati nel reddito disponibile ai fini ISEE.
L’accesso agevolato alle prestazioni sociosanitarie e sociali e il relativo livello di compartecipazione al costo delle medesime è stabilito dai comuni nel rispetto della disciplina statale sull’indicatore della situazione economica equivalente
La potestà comunale nella determinazione della compartecipazione deve esercitarsi nel rispetto della disciplina statale ISEE.
art. 24, comma 5, Allegato 1 al Regolamento d’Ambito per l’accesso ai servizi
La misura dell’integrazione della retta ... è determinata nella misura della differenza tra il valore della quota sociale e il quantum autonomamente sostenibile dall’utenza, sulla base del progetto individualizzato
La disposizione è legittima se interpretata nel senso che il quantum sostenibile dall’utente deve essere determinato secondo il D.P.C.M. 159/2013, mentre il progetto individualizzato rileva per la determinazione della quota sociale.
Le parti hanno esercitato le facoltà difensive previste per la trattazione della causa.
Non è stata disposta la condanna per lite temeraria, in assenza dei relativi presupposti.
Massime di principio
- Per le prestazioni sociali agevolate di natura sociosanitaria, l’ISEE costituisce parametro vincolante non solo per l’accesso al servizio, ma anche per la determinazione del livello di compartecipazione al relativo costo; il Comune non può sostituirlo con criteri autonomi che ne svuotino la funzione.
- Nelle prestazioni sociosanitarie residenziali rivolte a una persona maggiorenne, non coniugata e senza figli, il nucleo rilevante ai fini dell’ISEE sociosanitario residenziale non comprende fratelli, sorelle o altri familiari; tali soggetti non possono essere gravati della compartecipazione in quanto appartenenti genericamente alla “famiglia”.
- La compartecipazione richiesta all’utente per una prestazione sociosanitaria residenziale non può eccedere il valore della sua capacità contributiva determinata secondo l’ISEE applicabile; l’ISEE opera come limite invalicabile dell’imposizione.
- I trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti in ragione della disabilità, quando esclusi dal reddito complessivo ai fini IRPEF, non possono essere computati nel reddito disponibile rilevante ai fini ISEE.
- Una disposizione regolamentare che individui la quota comunale come differenza tra la quota sociale e il quantum sostenibile dall’utenza è compatibile con la disciplina ISEE se il quantum viene determinato secondo il D.P.C.M. 159/2013 e la quota sociale sulla base del progetto individualizzato; l’interpretazione conforme può escludere il contrasto con le fonti sovraordinate.
- L’assenza o l’insufficienza dei criteri di determinazione della compartecipazione nell’atto presupposto non integra, di per sé, incompetenza dell’organo emanante, ma può eventualmente determinare l’illegittimità dell’atto applicativo per eccesso di potere.
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