Cassazione Penale, Sentenza n. 31816/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Padova che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra più sentenze definitive emesse nei confronti di Noumi Mahrez (reati di cui all'art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309/1990 e ricettazione). Il Pubblico ministero ha denunciato erronea applicazione di legge penale e ha sostenuto che la nuova istanza era mera riproposizione di una richiesta già respinta in un precedente incidente di esecuzione, invocando la preclusione prevista dall'art. 666, comma 2, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la regola di preclusione dell'art. 666, comma 2, c.p.p. opera solo contro la mera riproposizione di istanze già decise e non impedisce l'esame di una nuova richiesta quando siano dedotti fatti o questioni nuovi. Nel caso concreto la sopravvenuta sentenza divenuta definitiva (indicata come n.5) costituiva elemento di novità idoneo, secondo il giudice dell'esecuzione, a riconsiderare il riconoscimento della continuazione; quindi il Tribunale ha potuto valutare e riconoscere la continuazione tra specifiche sentenze. Peraltro non sono state disposte spese a carico del ricorrente trattandosi di parte pubblica.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, codice di procedura penale
La preclusione prevista riguarda la mera riproposizione di istanze già respinte; non opera quando la nuova istanza si fonda su fatti o questioni che non sono stati oggetto della precedente decisione (es. sopravvenienza di una sentenza definitiva che possa fungere da "collante").
art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma penale richiamata per descrivere i reati (illecito relativo agli stupefacenti) oggetto delle sentenze; non è stata l'oggetto centrale del motivo di diritto della Cassazione, che si è concentrata sulla disciplina processuale dell'incidente di esecuzione e della preclusione.
Massime di principio
- La preclusione di cui all'art. 666, comma 2, c.p.p. vale solo per la mera riproposizione di richieste già decise; se emergono nuovi fatti o una nuova sentenza divenuta definitiva, la richiesta è ammissibile e il giudice dell'esecuzione deve esaminarla.
- La sopravvenienza del passaggio in giudicato di una sentenza può costituire elemento di novità idoneo a ricollegare tra loro reati precedentemente non considerati come continuati e quindi giustificare un nuovo esame della continuazione.
- Chi chiede il riconoscimento della continuazione dovrebbe esplicitare e documentare in che modo la nuova sentenza o il nuovo fatto costituiscono il "collante" tra i reati già giudicati, per superare la possibile eccezione di ripetizione.
- Il giudice dell'esecuzione ha ampia discrezionalità nel valutare l'unicità del disegno criminoso; l'istruttoria e le argomentazioni devono dimostrare l'unicità della condotta rilevante ai fini della continuazione.
- La distinzione tra inammissibilità per mera riproposizione e valutazione di merito è cruciale: se la nuova istanza introduce elementi non precedentemente valutati, il giudice deve entrare nel merito.
- Quando la parte pubblica propone ricorso e perde, in genere non è disposta la condanna alle spese processuali contro la pubblica accusa (secondo la giurisprudenza citata).
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