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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34627/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità per un fatto descritto come utilizzo di un allaccio abusivo alla rete. Con i primi due motivi ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo che al momento del controllo si trovava da tempo in Romania e che tale circostanza non era stata correttamente valutata. Con il terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Con il quarto ha contestato l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., affermando la particolare tenuità del fatto. Ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici, assertivi e privi di specificità, non confrontandosi in modo adeguato con la motivazione della Corte d'appello, ritenuta logica, congrua e corretta in diritto. Ha rilevato che la deduzione relativa alla presenza in Romania non aveva trovato riscontro, mentre era provato l'avvalimento dell'allaccio abusivo. Ha inoltre osservato che il diniego della sospensione condizionale era giustificato dai precedenti benefici già concessi due volte, senza effetto rieducativo. Quanto all'art. 131-bis c.p., ha ritenuto la causa non applicabile sia perché proposta per la prima volta in cassazione, sia per il limite edittale del reato contestato, punito con reclusione da tre a dieci anni e multa da 206 a 1549 euro; inoltre, ai fini del calcolo del massimo edittale rilevante, non si devono considerare le circostanze, salvo quelle a effetto speciale o con pena diversa da quella ordinaria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile solo ai reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, oppure con pena pecuniaria, sola o congiunta; il limite va calcolato senza considerare le circostanze, salvo quelle per le quali la legge prevede una pena diversa da quella ordinaria o ad effetto speciale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 625 nn. 2 e 7 c.p.

    Le circostanze aggravanti ad effetto speciale rilevano ai fini del calcolo del massimo edittale per verificare l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 131-bis co. 4 c.p.

    Il massimo edittale si determina senza tenere conto delle circostanze, con le sole eccezioni previste dalla norma.

  • art. 618 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono meramente assertivi, privi di specificità e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione della violazione di legge o del vizio motivazionale richiede l'indicazione puntuale delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la censura, non essendo sufficiente una riproposizione della tesi difensiva.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile ai reati la cui cornice edittale massima superi il limite legale di cinque anni di pena detentiva, dovendosi guardare al massimo edittale astrattamente previsto e non alle sole circostanze ordinarie.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p. il massimo edittale si calcola senza considerare le circostanze, salvo quelle con pena diversa da quella ordinaria o quelle ad effetto speciale.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena può essere giustificato dalla reiterazione del reato e dal precedente inutile godimento del beneficio, quando ciò dimostri l'assenza di effetti rieducativi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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