Cassazione Penale, Ordinanza n. 09563/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal GIP del Tribunale. Il fatto contestato consisteva nella detenzione illecita, finalizzata alla cessione, di marijuana e hashish, con rinvenimento anche di materiale per il confezionamento di dosi e di denaro contante in banconote di vario taglio. Con un unico motivo si deducevano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato contestato, lamentando altresì la mancata considerazione di un proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La doglianza era formulata in termini generici e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era generico, non si confrontava con la motivazione del provvedimento impugnato e non offriva adeguate ragioni di diritto né dati di fatto a sostegno della richiesta. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo ampio il rigetto delle doglianze difensive, confermando la sussistenza del reato sulla base delle risultanze probatorie e negando anche la continuazione e le attenuanti generiche. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione illecita di stupefacenti finalizzata alla cessione.
richiamato dalla difesa come possibile causa di proscioglimento; la Corte non ha ravvisato elementi per applicarlo.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
richiamato implicitamente dal tipo di vizio dedotto, relativo alla motivazione; il ricorso è stato ritenuto generico e non autosufficiente rispetto al provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; doglianze generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- La richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere accolta in assenza di elementi immediatamente evidenti che impongano una causa di non punibilità o di assoluzione evidente.
- Quando la Corte di merito ha già esposto una motivazione ampia e coerente sulle risultanze probatorie, il ricorso che non indichi puntualmente errori logici o giuridici non supera il vaglio di ammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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