Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26079/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

Due coniugi non legalmente separati avevano presentato una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n. 3/2012. Il Tribunale aveva ritenuto la proposta astrattamente conforme ai requisiti di legge e approvata dalla maggioranza dei creditori, ma ne aveva negato l’omologa perché il piano prevedeva una durata ritenuta eccessiva e incompatibile con la causa dell’istituto, richiamando anche la legge Pinto sulla ragionevole durata. I ricorrenti hanno impugnato il decreto deducendo tre censure: 1) violazione delle regole sulla composizione del giudice, sostenendo che il diniego avrebbe dovuto essere pronunciato dal giudice monocratico e non dal collegio; 2) erroneità del richiamo alla legge Pinto, ritenuto inconferente rispetto alla disciplina del sovraindebitamento e alla possibilità di prevedere pagamenti anche su tempi lunghi, soprattutto in presenza di crediti futuri da reddito; 3) violazione della disciplina del sovraindebitamento per avere il Tribunale escluso che un piano di lunga durata fosse compatibile con la finalità di ristrutturazione dei debiti propria della legge n. 3/2012.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che, anche a voler ritenere errata la composizione collegiale del Tribunale in sede di omologa/diniego, tale vizio doveva essere fatto valere con il rimedio previsto dalla legge speciale, cioè il reclamo al tribunale, e non con ricorso per cassazione. Ha escluso anche la proponibilità del ricorso ex art. 111 Cost., perché il provvedimento era comunque impugnabile nel merito. La Corte ha richiamato il principio dell’affidamento processuale, secondo cui il mezzo di impugnazione va individuato in base al tipo di procedimento effettivamente svolto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell’intimata massa dei creditori; è stato inoltre posto a carico dei ricorrenti l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9, l. 27 gennaio 2012, n. 3

    richiamato come base normativa della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento oggetto di omologa

  • art. 7, l. n. 3/2012

    evocato dal tribunale come requisito della proposta, ritenuto soddisfatto

  • art. 8, l. n. 3/2012

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che la legge consente la ristrutturazione dei debiti anche mediante cessione di crediti futuri, senza un limite di durata espresso per l’accordo

  • art. 11, comma 2, l. n. 3/2012

    richiamato per indicare il raggiungimento della maggioranza dei creditori necessaria all’approvazione dell’accordo

  • art. 12, comma 2, l. n. 3/2012

    "Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2 (...) Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento"

    la Corte considera la norma come fonte del rimedio del reclamo avverso il diniego di omologa e afferma che l’eventuale vizio del provvedimento va dedotto con tale mezzo, non con ricorso per cassazione

  • art. 12, comma 3, l. n. 3/2012

    richiamato dalla Corte per affermare che il provvedimento di diniego doveva essere assunto dal tribunale in composizione monocratica

  • art. 14, l. n. 3/2012

    richiamato dai ricorrenti come procedura diversa, di liquidazione, per la quale sarebbe previsto un limite temporale

  • art. 50-bis c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere la competenza del giudice monocratico quando una legge speciale la preveda

  • art. 24 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla composizione dell’organo giudicante

  • art. 111 Cost.

    la Corte esclude la proponibilità del ricorso straordinario perché il provvedimento era comunque reclamabile in sede di merito

  • art. 161 c.p.c.

    citato dalla Corte per affermare che la nullità del provvedimento per vizio di composizione si converte in motivo di impugnazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per porre a carico dei ricorrenti l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore dovuto

Massime di principio

  • Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, l’eventuale vizio relativo alla composizione del giudice che pronuncia sull’omologa o sul diniego non rende automaticamente ammissibile il ricorso per cassazione: il vizio va fatto valere con il rimedio di impugnazione previsto dalla legge speciale.
  • Il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. non è esperibile quando il provvedimento sia comunque impugnabile con un mezzo di merito previsto dall’ordinamento speciale.
  • Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione rileva il procedimento effettivamente svolto e non la sola qualificazione astratta del provvedimento, secondo il principio dell’affidamento processuale.
  • La nullità derivante dall’erronea composizione dell’organo giudicante si converte in motivo di impugnazione e deve essere dedotta nel rispetto del rimedio e del termine stabiliti dalla disciplina applicabile.
  • Nei giudizi di impugnazione, la mancanza di difese della parte intimata esclude la liquidazione delle spese in suo favore, ma non impedisce l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSovraindebitamento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.