Cassazione Civile, Ordinanza n. 17736/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (esercente)
La controversia
Una società che gestiva un esercizio commerciale, subentrata nell’attività da precedente titolare, aveva stipulato un nuovo contratto per apparecchi da gioco lecito con un gestore diverso, dopo che in passato nel locale erano già stati presenti apparecchi analoghi poi rimossi. A seguito di ispezione, il Comune aveva irrogato ordinanze-ingiunzione per violazione della normativa regionale lombarda che vieta la nuova installazione di apparecchi da gioco in locali posti entro 500 metri da determinati luoghi sensibili. In primo grado le opposizioni erano state accolte perché il Comune non aveva provato il presupposto della "nuova installazione", intesa dalla legge come collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La Corte d’appello, invece, aveva ritenuto sufficiente il nuovo contratto con il gestore, qualificandolo come equiparato alla nuova installazione. Nel ricorso per cassazione la società deduceva violazione dell’art. 5 L.R. Lombardia n. 8/2013, sostenendo che l’illecito non poteva ritenersi integrato in assenza di prova del materiale collegamento degli apparecchi alla rete telematica statale e del completamento dell’iter di installazione; il Comune, con ricorso incidentale, censurava la compensazione integrale delle spese disposta in appello per asserita novità della questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della società, ritenendo fondata la censura di violazione della normativa regionale. Ha affermato che, ai fini dell’illecito amministrativo, non basta la stipulazione di un nuovo contratto relativo agli apparecchi da gioco, ma occorre anche l’effettivo collegamento degli apparecchi alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che nel caso concreto non era stato accertato in fatto. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Il ricorso incidentale del Comune è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 5 L.R. Lombardia n. 8/2013
comma 1; comma 1-bis; comma 1-ter
La nuova installazione di apparecchi da gioco lecito, vietata in prossimità di luoghi sensibili, richiede il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; la stipulazione di un nuovo contratto è equiparata alla nuova installazione solo nei casi previsti dalla norma, ma non può da sola sostituire l’accertamento del collegamento effettivo alla rete.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso principale per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative fondate su una definizione legale di "nuova installazione", il giudice deve verificare in fatto la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie tipica, non potendo desumere l’illecito dal solo dato formale della stipulazione di un contratto.
- Quando una norma definisce espressamente un concetto tecnico-giuridico, la qualificazione della condotta deve rispettare la definizione legale e non può essere ampliata oltre i suoi presupposti testuali.
- L’equiparazione normativa tra un atto negoziale e la nuova installazione di apparecchi da gioco non elimina la necessità di accertare l’effettivo collegamento degli apparecchi alla rete telematica, se tale collegamento è parte della fattispecie normativamente rilevante.
- In sede di legittimità, la censura per violazione di legge è fondata quando il giudice di merito ricostruisce la fattispecie sanzionatoria sulla base di un presupposto non previsto o non sufficientemente accertato dalla norma applicata.
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