Cassazione Penale, Sentenza n. 46196/2022 del 06/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame (presentata dal terzo "sequestrato" FEMCA Cisl Lombardia) per mancata produzione di una procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p.; il Tribunale aveva ritenuto che nell'atto fosse contenuta solo la nomina di un difensore di fiducia e non una procura speciale e non aveva concesso termine per sanare l'irregolarità
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha valutato che l'atto prodotto da Ronchi conteneva gli elementi essenziali della procura speciale ex art. 100 c.p.p. (identificazione del terzo "sequestrato", individuazione del provvedimento impugnato, nomina del difensore e conferimento dell'incarico per la specifica procedura di riesame) e che non sono necessarie formule sacramentali. Pertanto l'ordinanza del Tribunale di Milano è annullata e la causa è rinviata al Tribunale di Milano per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.
Norme richiamate
La procura speciale prevista riguarda il conferimento del mandato difensivo per l'intero procedimento (o per un grado), deve manifestare chiaramente la volontà di affidare a un determinato difensore l'incarico per la specifica procedura; non richiede formule sacramentali
Disciplina la nomina del difensore dell'imputato; va distinta dalla procura speciale ex art.100: la mera nomina non è sufficiente per il terzo 'sequestrato' in sede di riesame
Regola la procura speciale per singoli atti; distinta dalla procura 'alle liti' ex art.100 che riguarda il procedimento nella sua interezza
Norma procedurale che disciplina la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, richiamata in relazione alla legittimazione del terzo 'sequestrato' a proporre la richiesta
Norma che disciplina le decisioni del tribunale in sede di riesame e che fissa competenze e conseguenze (il rinvio è disposto ai sensi del comma 5)
Rilevata sostanziale identità con art.100 c.p.p.; utile per interpretare la natura e i limiti della procura alle liti
Citata nella fase di rigetto della richiesta di concedere un termine per sanare l'irregolarità: il Tribunale aveva rifiutato di concedere il termine ex art.182, decisione ritenuta erronea dalla Cassazione nel caso concreto
Giurisprudenza: Sez. U, 30/10/2014, n. 47239 (Borrelli) e altre pronunce citate
Le Sezioni Unite hanno chiarito la natura della procura speciale ex art.100 c.p.p., la sua differenza rispetto alla mera nomina e rispetto alla procura per singoli atti; ribadiscono che è sufficiente una chiara manifestazione di volontà della parte e non formule sacramentali
Massime di principio
- Il terzo 'sequestrato' che propone istanza di riesame avverso decreto di sequestro preventivo deve conferire al difensore una procura speciale ex art.100 c.p.p.: l'atto deve mostrare chiaramente la volontà di affidare il mandato per la specifica procedura.
- Non sono richieste formule sacramentali: è sufficiente che l'atto contenga identificazione della parte, indicazione del provvedimento impugnato, nomina del difensore e attribuzione delle facoltà per la procedura di riesame.
- La procura ex art.100 c.p.p. riguarda il procedimento (o il grado) e si differenzia sia dalla procura per singoli atti (art.122 c.p.p.) sia dalla mera nomina di difensore (art.96 c.p.p.).
- In caso di dubbio sull'efficacia dell'atto di conferimento del mandato, il giudice deve interpretare l'atto in favore della conservazione della volontà manifestata dalla parte e, quando possibile, ammettere la sanatoria o concedere termine per regolarizzare l'irregolarità, salvo che l'inammissibilità sia assoluta per legge.
- Per la validità della procura è utile, ma non indispensabile, che il documento sia redatto in forma scritta e che identifichi chiaramente l'ambito della rappresentanza; la procura apposta con scrittura privata autenticata dal difensore può essere idonea.
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