Cassazione Penale, Sentenza n. 36560/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Coppola era stato condannato per il reato di truffa (art. 640 c.p.) per aver indotto la parte civile a versargli circa 443 euro su una Postepay per una polizza RCA inesistente. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) vizio di motivazione relativo all'applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4 c.p., sostenendo che la Corte di appello si era limitata a registrare i precedenti senza spiegare perché questi indichino maggiore pericolosità; (2) omessa motivazione sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; (3) omessa motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il primo motivo: ha annullato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di appello affinché integri la motivazione circa l'applicazione in concreto della recidiva, richiedendo una valutazione dei parametri indicati dalla giurisprudenza (natura e omogeneità dei reati, distanza temporale, livello di offensività, eventuale occasionalità, ecc.). I secondi e terzi motivi sono stati rigettati: la Corte ha ritenuto che, sebbene non espressi punto per punto, il rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis e delle attenuanti generiche risultasse implicitamente dalla struttura argomentativa della sentenza (riferimento ai numerosi precedenti come fattore prevalente). Inoltre nulla è stato liquidato alla parte civile per le spese del presente giudizio di legittimità, poiché la sua memoria non ha fornito un contributo rilevante alla decisione.
Norme richiamate
Norma del reato contestato (truffa); la condanna originaria è fondata sull'induzione a versare somme per polizza inesistente.
Regola sull'aggravante della recidiva: la Corte richiede motivazione specifica per ritenere che i precedenti concretamente esprimano maggiore pericolosità e rimproverabilità; non è sufficiente il mero riscontro formale dei precedenti.
Causa speciale di non punibilità per particolare tenuità: la sua esclusione può essere ritenuta anche implicitamente quando la struttura argomentativa della sentenza evidenzia elementi ostativi come l'abitualità o la serialità dei reati.
Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche: il giudice può fondare la valutazione su uno o pochi elementi ritenuti decisivi; non è necessario esaminare tutte le circostanze favorevoli e sfavorevoli.
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norme sul procedimento camerale senza partecipazione delle parti: il giudizio è trattato in camera di consiglio se non vi è richiesta di trattazione orale nei termini; ciò influisce sul criterio di valutazione delle memorie.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti nella esposizione dei motivi di ricorso in cassazione: i motivi devono essere dedotti nei limiti necessari ai fini della motivazione.
Massime di principio
- L'applicazione della recidiva richiede motivazione specifica: non basta elencare precedenti; il giudice deve spiegare perché essi indicano maggiore pericolosità e rimproverabilità nel caso concreto (natura, omogeneità, distanza temporale, occasionalità, offensività).
- La mancata trattazione punto per punto di una deduzione in appello non implica automaticamente omessa motivazione quando il rigetto risulta in modo chiaro dalla struttura argomentativa complessiva della sentenza.
- La richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis può essere ritenuta implicitamente respinta se la motivazione mostra che il comportamento è stato giudicato abituale o non di particolare tenuità.
- Per le attenuanti generiche il giudice può focalizzarsi sull'elemento ritenuto prevalente ai sensi dell'art. 133 c.p.; non è obbligato ad affrontare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli.
- Nel procedimento camerale senza trattazione orale, la parte civile può ottenere liquidazione di spese solo se la sua attività scritta ha fornito un contributo utile e concreto alla decisione; memorie formali e generiche potrebbero non essere ritenute sufficienti.
- In presenza di lacune motivazionali rilevanti (es. applicazione recidiva senza adeguata spiegazione), la Corte di cassazione annulla e rinvia per nuova motivazione anziché decidere il merito al posto del giudice di rinvio.
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